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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine

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4. Il paragrafo 2 non si applica a:

(a) prescrizioni che una Parte adotta o mantiene in relazione all’accesso alle reti, compresi i dispositivi degli utenti, che sono di proprietà o controllati dal governo di tale Parte, inclusi quelli delle banche centrali;

(b) misure adottate da una Parte in virtù di un’autorità di vigilanza, di indagine o di esame in materia di istituti o mercati finanziari; o

(c) prescrizioni di un organismo di regolamentazione o di un’autorità giudiziaria di una Parte in relazione a qualsiasi informazione a cui si applica il paragrafo 2 per un’indagine, un’ispezione, un esame, un’azione esecutiva o un procedimento giudiziario, fatte salve misure di protezione contro la divulgazione non autorizzata.

5. Per maggiore chiarezza, il presente articolo non è interpretato nel senso di impedire alle autorità di perseguimento penale di una Parte di richiedere ai fornitori di servizi che utilizzano la crittografia da loro controllata di fornire, in conformità alle procedure legali di tale Parte, comunicazioni crittografate e non crittografate.

6. Per maggiore chiarezza, il presente articolo non influisce sui diritti e gli obblighi di una Parte ai sensi dell’articolo 36-P.

ARTICOLO 36-R

Cibersicurezza

1. Le Parti condividono l’idea di promuovere un commercio digitale sicuro per raggiungere la prosperità globale e riconoscono che le minacce alla cibersicurezza compromettono la fiducia nel commercio digitale. Di conseguenza, le Parti riconoscono l’importanza di:

(a) sviluppare le capacità dei rispettivi organismi nazionali preposti alla cibersicurezza, tenendo conto del carattere evolutivo delle minacce in tale ambito;

(b) istituire o rafforzare i meccanismi di collaborazione esistenti per cooperare al fine di anticipare, individuare e attenuare le intrusioni dolose o la diffusione di codice maligno che colpiscono le reti elettroniche, e utilizzare tali meccanismi per affrontare rapidamente gli incidenti di cibersicurezza;

(c) mantenere un dialogo sulle questioni relative alla cibersicurezza, compresa la condivisione di informazioni ed esperienze in materia di sensibilizzazione e migliori pratiche;

(d) stabilire il riconoscimento reciproco di uno standard di sicurezza di base per i dispositivi «Internet of Things» dei consumatori, in modo da incrementare i livelli generali di igiene informatica e proteggere meglio il ciberspazio a livello nazionale; e

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