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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine

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ARTICOLO 36-O

Fatturazione elettronica

1. Le Parti riconoscono l’importanza della fatturazione elettronica per migliorare l’efficienza, l’accuratezza e l’affidabilità delle transazioni commerciali. Ogni Parte riconosce i vantaggi di garantire che i sistemi utilizzati per la fatturazione elettronica nel proprio territorio siano interoperabili con i sistemi utilizzati per la fatturazione elettronica nel territorio di un’altra Parte.

2. Ogni Parte si adopera per garantire che l’attuazione delle misure relative alla fatturazione elettronica nel proprio territorio sostenga l’interoperabilità transfrontaliera tra i sistemi di fatturazione elettronica delle Parti. A tal fine tengono conto dei sistemi internazionali.

3. Le Parti riconoscono l’importanza economica di promuovere l’adozione a livello mondiale di sistemi di fatturazione elettronica interoperabili. A tal fine, si adoperano per condividere le migliori pratiche in materia di fatturazione elettronica, se del caso.

4. Le Parti riconoscono i vantaggi delle iniziative che promuovono, incoraggiano, sostengono o agevolano l’adozione della fatturazione elettronica da parte delle imprese. A tal fine si adoperano per:

(a) condividere informazioni ed esperienze in materia di fatturazione elettronica, compreso lo scambio di migliori pratiche;

(b) promuovere l’esistenza di politiche, infrastrutture e processi di sottostanti a sostegno della fatturazione elettronica; e

(c) sensibilizzare alla fatturazione elettronica e sviluppare capacità in materia.

ARTICOLO 36-P

Codice sorgente13

1. Una Parte non richiede il trasferimento del codice sorgente di un software o parti di esso di proprietà di una persona fisica o giuridica di un’altra Parte, né l’accesso a tale codice, come condizione per l’importazione, la distribuzione, la vendita o l’uso di tale software, o di prodotti che lo contengono, nel suo territorio.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

(a) alle prescrizioni di un tribunale, di un organismo di regolamentazione di un’altra autorità a cui compete lo svolgimento di un’indagine, un’ispezione, un esame, un’azione esecutiva o un procedimento giudiziario, o il monitoraggio della conformità a codici di condotta e altre

13Per maggiore certezza, le Parti convengono che il presente articolo non impedisce a una Parte di richiedere la divulgazione del codice sorgente nelle domande di brevetto e nelle relative procedure di rilascio.

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