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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine
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(b) non imponga al trasferimento di informazioni restrizioni più rigide di quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo12.
5. Il presente articolo non si applica in relazione a un «prestatore di servizi finanziari» di cui al paragrafo II dell’articolo 1 dell’allegato VIII.
ARTICOLO 36-N
Pagamenti elettronici
1. Le Parti riconoscono il ruolo centrale dei pagamenti elettronici nel consentire il commercio digitale e la rapida crescita dei pagamenti elettronici, compresi quelli forniti da istituti non bancari e non finanziari nonché da imprese di tecnologia finanziaria («FinTech»). Convengono di sostenere lo sviluppo di pagamenti elettronici transfrontalieri efficienti e sicuri favorendo l’adozione e l’utilizzo di norme accettate a livello internazionale, promuovendo l’interoperabilità e l’interconnessione delle infrastrutture di pagamento e incoraggiando un’innovazione e una concorrenza proficue all’interno dell’ecosistema dei pagamenti.
2. Ogni Parte si adopera per:
(a) rendere pubbliche le disposizioni sui pagamenti elettronici, anche in relazione all’approvazione regolamentare, alle prescrizioni in materia di licenze, alle procedure e alle norme tecniche;
(b) incoraggiare l’adozione di norme internazionali per la messaggistica relativa ai pagamenti elettronici, in modo da consentire una maggiore interoperabilità tra i sistemi di pagamento elettronici;
(c) facilitare l’innovazione e la concorrenza in condizioni di parità e l’introduzione tempestiva di nuovi prodotti e servizi finanziari e di pagamento elettronico, ad esempio attraverso l’adozione di spazi di sperimentazione normativa e industriale; e
(d) promuovere o facilitare l’adozione di strumenti o sistemi di pagamento basati sulla tecnologia di registro distribuito per le transazioni commerciali e finanziarie, compreso l’uso di contratti intelligenti per aumentare l’efficienza.
3. Le Parti riconoscono l’importanza di aumentare la sicurezza, l’efficienza, la fiducia e la protezione dei sistemi di pagamento elettronici attraverso le rispettive leggi e regolamentazioni.
12Per maggiore chiarezza, la presente disposizione non pregiudica l’interpretazione di altre eccezioni previste dal presente Accordo e la loro applicazione al presente articolo, né il diritto di una Parte di invocarle.
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