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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine

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(e) accrescere la forza lavoro nel settore della cibersicurezza, anche attraverso eventuali iniziative dedicate alla formazione e allo sviluppo.

2. Considerando il carattere evolutivo delle minacce alla cibersicurezza, le Parti riconoscono che gli approcci improntati al rischio possano essere più efficaci di quelli basati sulla compliance per affrontare tali minacce. Le Parti sottolineano pertanto il vantaggio di incorporare la sicurezza nella fase di progettazione e si adoperano per impiegare e incoraggiare le imprese all’interno delle loro giurisdizioni a utilizzare approcci improntati al rischio che operano secondo norme tecniche oggettive e interoperabili e migliori pratiche di gestione del rischio, in modo da identificare e proteggere dai rischi legati alla cibersicurezza e da rilevare, rispondere e rimediare a eventi in tale ambito.

ARTICOLO 36-S

Cooperazione e revisione

1. Oltre alle disposizioni sulla cooperazione tematica specifica di cui al presente capitolo, le Parti possono cooperare anche su qualsiasi altra questione di interesse reciproco concernente il commercio digitale, che potrebbe riguardare, tra l’altro, i seguenti aspetti:

(a) la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto riguarda la trasmissione e l’archiviazione delle informazioni;

(b) l’interoperabilità delle infrastrutture, come l’autenticazione e i pagamenti elettronici sicuri; e

(c) la protezione dei dati personali.

2. Le Parti riesaminano periodicamente il presente capitolo in seno al Comitato misto in relazione ai nuovi sviluppi nel settore del commercio digitale.

ARTICOLO 36-T

Cooperazione in materia di politica della concorrenza

1. Riconoscendo che le Parti possono beneficiare dalla condivisione delle loro esperienze in merito all’applicazione della legge sulla concorrenza nonché allo sviluppo e all’attuazione di politiche pertinenti per affrontare le sfide derivanti dall’economia digitale, le Parti considerano la possibilità di avviare attività di cooperazione tecnica, in funzione delle risorse disponibili, tra cui:

(a) lo scambio di informazioni ed esperienze sullo sviluppo delle politiche della concorrenza nei mercati digitali;

(b) la condivisione di migliori pratiche in merito all’applicazione della legge sulla concorrenza e alla promozione della concorrenza nei mercati digitali; e

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