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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine

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(c) ogni altra forma di cooperazione tecnica concordata dalle Parti.

2. Nei settori di reciproco interesse e compatibilmente con le risorse di cui ogni Parte dispone, le Parti si adoperano per cooperare, ove possibile e in conformità alle rispettive leggi e regolamentazioni, su questioni relative all’applicazione della legge sulla concorrenza nei mercati digitali, anche attraverso la notifica, la consultazione e lo scambio di informazioni.

ARTICOLO 36-U

Identità digitali

Le Parti riconoscono che la cooperazione in materia di identità digitali può aumentare la connettività regionale e globale e che ogni Parte può adottare approcci giuridici e tecnici diversi alle identità digitali. Al fine di promuovere la compatibilità, le Parti hanno la facoltà di perseguire iniziative di interesse reciproco che possono includere:

(a) sviluppare quadri di riferimento appropriati e norme comuni per favorire l’interoperabilità tecnica tra le implementazioni delle identità digitali di ogni Parte;

(b) sviluppare una protezione paragonabile delle identità digitali nell’ambito del quadro giuridico di ogni Parte oppure riconoscere i loro effetti giuridici, autonomamente o tramite accordo;

(c) sostenere lo sviluppo di quadri di riferimento internazionali sui regimi di identità digitale;

(d) implementare casi d’uso per il riconoscimento reciproco delle identità digitali; e

(e) scambiarsi conoscenze e competenze in materia di migliori pratiche relative alle politiche e normative sull’identità digitale, all’implementazione tecnica e alle norme di sicurezza, nonché alla promozione dell’uso delle identità digitali.

ARTICOLO 36-V

Cooperazione nel settore della tecnologia finanziaria

Le Parti riconoscono l’importanza della cooperazione tra i loro settori FinTech e che una collaborazione efficace in questo ambito richiederà il coinvolgimento delle imprese. A tal fine promuovono:

(a) la cooperazione tra le imprese del settore FinTech;

(b) lo sviluppo di soluzioni FinTech per le imprese o i settori finanziari; e

(c) la collaborazione dei talenti imprenditoriali o delle start-up nel settore FinTech, in conformità alle leggi e regolamentazioni delle Parti.

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