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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine

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riferimento esplicito alla fonte dei dati, essa si adopera per evitare di imporre condizioni6 tali da impedire indebitamente agli utenti o da limitare la loro possibilità di:

(a) riprodurre, ridistribuire o ripubblicare i dati;

(b) raggruppare i dati; o

(c) utilizzare i dati a fini commerciali e non, anche nel processo di produzione di un nuovo prodotto o servizio.

2. Le Parti si adoperano per cooperare al fine di agevolare ed estendere l’accesso pubblico ai dati della pubblica amministrazione, nonché lo scambio di informazioni ed esperienze sulle politiche e le pratiche, allo scopo di creare e accrescere le opportunità commerciali e di ricerca, soprattutto per le piccole e medie imprese (di seguito «PMI»).

ARTICOLO 36-J

Protezione dei consumatori online

1. Le Parti riconoscono l’importanza di misure trasparenti ed efficaci in grado di rafforzare la fiducia dei consumatori nel commercio digitale. Ogni Parte adotta o mantiene misure volte a vietare le attività commerciali ingannevoli, fraudolente e idonee a indurre in errore che danneggiano o potrebbero danneggiare i consumatori7 che partecipano al commercio elettronico.

2. Per «attività commerciali ingannevoli, fraudolente e idonee a indurre in errore» si intendono, tra l’altro:

(a) la presentazione di dichiarazioni inesatte sostanziali8, anche implicite, o di false dichiarazioni su aspetti come le qualità, il prezzo, l’idoneità allo scopo, la quantità o l’origine di beni o servizi;

(b) la pubblicità per la fornitura di beni o servizi senza avere l’intenzione o una capacità ragionevole di fornirli;

(c) la mancata consegna di beni o la mancata prestazione di servizi a un consumatore dopo il loro pagamento da parte di quest’ultimo, tranne qualora giustificato da motivi ragionevoli; o

(d) l’addebito a un consumatore di beni o servizi non richiesti.

3. Per proteggere i consumatori che partecipano al commercio digitale, ogni Parte adotta o mantiene misure volte a garantire:

6Per maggiore chiarezza, nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce a una Parte di richiedere a un utente di tali dati di collegarsi alle fonti originali.

7La formulazione «che partecipano» include anche la fase precedente alla transazione nell’ambito del commercio digitale.

8Ai fini del presente articolo, le dichiarazioni inesatte sostanziali concernono quelle che presumibilmente sono in grado di influenzare il comportamento o la decisione del consumatore in termini di utilizzo o acquisto di un bene o di un servizio.

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