Progetto
Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo sull’economia digitale è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario dell’Accordo di libero scambio (di seguito denominato «Depositario»).
2. Per le Parti che hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, il presente Accordo sull’economia digitale entra in vigore, il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell’AELS e Singapore hanno depositato presso il Depositario i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per uno Stato dell’AELS che deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo la data in cui almeno uno Stato dell’AELS e Singapore hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, il presente Accordo sull’economia digitale entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento.
- 6 -