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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine

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ARTICOLO 3

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo sull’economia digitale è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario dell’Accordo di libero scambio (di seguito denominato «Depositario»).

2. Per le Parti che hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, il presente Accordo sull’economia digitale entra in vigore, il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell’AELS e Singapore hanno depositato presso il Depositario i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Per uno Stato dell’AELS che deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo la data in cui almeno uno Stato dell’AELS e Singapore hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, il presente Accordo sull’economia digitale entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento.

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