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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine

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ARTICOLO 36-M

Flussi transfrontalieri di dati

1. Le Parti si impegnano a garantire il trasferimento transfrontaliero dei dati per via elettronica qualora ciò sia finalizzato a consentire lo svolgimento di attività commerciali nell’ambito del presente Accordo.

2. A tal fine, una Parte non adotta né mantiene misure che vietino o limitino il trasferimento transfrontaliero dei dati di cui al paragrafo 1:

(a) prescrivendo l’utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel territorio della Parte per l’elaborazione dei dati, anche imponendo l’utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete certificati o approvati nel territorio della Parte;

(b) esigendo la localizzazione dei dati nel territorio della Parte per l’archiviazione o l’elaborazione;

(c) vietando l’archiviazione o l’elaborazione dei dati nel territorio di un’altra Parte;

(d) subordinando il trasferimento transfrontaliero dei dati all’utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel territorio della Parte o a obblighi di localizzazione nel territorio della Parte; o

(e) vietando il trasferimento dei dati nel territorio della Parte10.

3. Le Parti riesaminano periodicamente l’attuazione di tale disposizione e ne valutano il funzionamento entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Accordo sull’economia digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore, fatto a Berna, Svizzera, il 25 settembre 2025. Una Parte può proporre in qualsiasi momento alle altre Parti di riesaminare l’elenco delle restrizioni di cui al paragrafo 2, anche se essa stessa o un’altra Parte ha convenuto di non adottare né mantenere altri tipi di misure oltre a quelle elencate al paragrafo 2 in un futuro accordo bilaterale o multilaterale. Tale richiesta è considerata con la debita attenzione.

4. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una Parte di adottare o mantenere una misura incompatibile con il paragrafo 2 per conseguire un legittimo obiettivo di politica pubblica11, a condizione che la misura:

(a) non sia applicata in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi; e

10Per maggiore chiarezza, i requisiti elencati alle lettere da (a) a (d) non impediscono a una Parte di richiedere l’archiviazione delle informazioni riguardanti la contabilità e la tenuta dei libri contabili nel proprio territorio, purché siano consentiti i flussi transfrontalieri di dati.

11Ai fini del presente articolo, l’espressione «legittimo obiettivo di politica pubblica» è interpretata in senso oggettivo e consente di perseguire obiettivi quali la tutela della sicurezza pubblica, della morale pubblica o della vita o della salute umana, degli animali o delle piante, il mantenimento dell’ordine pubblico o altri obiettivi di interesse pubblico, tenendo conto del carattere evolutivo delle tecnologie digitali e delle sfide correlate.

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