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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine
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ARTICOLO 36-F
Operazioni commerciali non cartacee
1. Ogni Parte mette a disposizione degli utenti pubblici le versioni elettroniche di tutti i documenti amministrativi commerciali e si adopera per renderli disponibili in inglese4.
2. Ogni Parte accetta le versioni elettroniche dei documenti amministrativi commerciali come equivalenti legali dei documenti cartacei, salvo nel caso in cui:
(a) esista un requisito legale nazionale o internazionale che preveda il contrario; o
(b) accettandole ridurrebbe l’efficacia del processo di amministrazione commerciale.
3. Le Parti si adoperano per istituire o mantenere uno sportello unico che consenta agli operatori commerciali di presentare alle autorità o agenzie partecipanti la documentazione e i dati richiesti per l’importazione, l’esportazione o il transito delle merci da un unico punto di ingresso.
4. Le Parti riconoscono l’importanza di facilitare, ove pertinente in ogni giurisdizione, lo scambio di titoli di credito elettronici utilizzati nelle attività commerciali tra le imprese delle Parti.
5. Le Parti si adoperano per creare sistemi per lo scambio di dati per agevolare il trasferimento di:
(a) dati relativi ai documenti amministrativi commerciali tra le autorità competenti di ogni Parte; e
(b) titoli di credito elettronici utilizzati nelle attività commerciali tra le rispettive imprese delle Parti, ove pertinente in ogni giurisdizione.
6. Le Parti riconoscono i vantaggi dei sistemi di scambio di dati compatibili e interoperabili. A tal fine, si impegnano a lavorare per definire e adottare norme riconosciute a livello internazionale inerenti allo sviluppo e alla gestione dei sistemi di scambio di dati.
7. Le Parti si adoperano per cooperare e collaborare a nuove iniziative che promuovano, incoraggino, sostengano e agevolino l’utilizzo e l’adozione dei sistemi di scambio di dati di cui al paragrafo 5, ad esempio attraverso:
(a) la condivisione di informazioni ed esperienze, compreso lo scambio di migliori pratiche, nell’ambito dello sviluppo e della gestione dei sistemi di scambio di dati; e
4Per maggiore chiarezza, la versione elettronica dei documenti amministrativi commerciali si riferisce ai documenti di questo tipo forniti in un formato leggibile elettronicamente.
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