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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine
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ALLEGATO I
CAPITOLO IIIBISECONOMIA DIGITALE
IIIBIS ECONOMIA DIGITALE
ARTICOLO 36-A
Definizioni
1. Ai fini del presente capitolo, si applica l’articolo 22.
2. Ai fini del presente capitolo:
(a) per «strutture di calcolo» si intendono i server e i dispositivi di
archiviazione per l’elaborazione o l’archiviazione di informazioni a scopo commerciale, ma il termine non comprende i server o i dispositivi di archiviazione delle infrastrutture del mercato finanziario né quelli utilizzati per accedervi;
(b) per «crittografia» si intendono i principi, i mezzi o i metodi per la
trasformazione dei dati al fine di nasconderne o celarne il contenuto, impedirne la modifica non rilevata o l’uso non autorizzato;
(c) per «algoritmo crittografico» si intende una procedura o una formula
definita per trasformare i dati utilizzando la crittografia;
(d) per «autenticazione elettronica» si intende il processo o l’atto di verificare
l’identità di una delle Parti in relazione a una comunicazione elettronica o a una transazione e di garantire l’integrità di una comunicazione elettronica;
(e) per «firma elettronica» si intendono i dati in formato elettronico contenuti,
acclusi oppure connessi tramite associazione logica a un messaggio elettronico, che possono essere utilizzati per identificare il firmatario di tale messaggio e per indicare la sua approvazione delle informazioni contenute nello stesso1;
(f) per «titoli di credito elettronici» si intendono un documento o uno
strumento in formato elettronico che, in base alle leggi o alle regolamentazioni di una Parte, è equivalente dal punto di vista funzionale a un titolo di credito trasferibile e soddisfa requisiti di qualità come quelli
1Per maggiore chiarezza, nulla nella presente disposizione impedisce a una Parte di attribuire maggiore rilevanza giuridica a una firma elettronica che soddisfi determinati requisiti, quali l’indicazione che il messaggio dati elettronico non sia stato alterato o la verifica dell’identità del firmatario.
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