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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine
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(b) le collaborazioni a progetti pilota destinati allo sviluppo e alla gestione di sistemi di scambio di dati.
8. Le Parti collaborano nell’ambito degli accordi internazionali vigenti e delle intese volte a incentivare l’accettazione delle versioni elettroniche dei documenti amministrativi commerciali.
9. Nell’elaborare iniziative che prevedono il ricorso a operazioni commerciali non cartacee, ogni Parte si adopera per tenere conto dei metodi concordati da organizzazioni internazionali.
ARTICOLO 36-G
Quadro di riferimento delle transazioni elettroniche nazionali
1. Le Parti riconoscono l’importanza dei quadri di riferimento delle transazioni elettroniche. Ogni Parte si adopera per adottare o mantenere un quadro normativo conforme ai principi:
(a) del modello di legge sul commercio elettronico dell’UNCITRAL;
(b) della Convenzione delle Nazioni Unite sull’uso delle comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali, fatta a New York il 23 novembre 2005; e
(c) del modello di legge sui titoli di credito elettronici dell’UNCITRAL (2017).
2. Ogni Parte si adopera per:
(a) evitare di applicare oneri normativi inutili alle transazioni elettroniche; e
(b) sollecitare le persone interessate a fornire i propri spunti nella fase di creazione del quadro normativo per le transazioni elettroniche.
3. Salvo altrimenti previsto dalle proprie leggi e regolamentazioni, una Parte non nega l’efficacia, la validità giuridica o l’esecutività di un contratto elettronico per il solo fatto che sia stato stipulato con dispositivi elettronici.
ARTICOLO 36-H
Principi sull’accesso e l’uso di Internet per il commercio digitale
Fatte salve le rispettive politiche, leggi e regolamentazioni nazionali applicabili, le Parti riconoscono i vantaggi di garantire agli utenti finali nei rispettivi territori di:
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