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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine
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(a) ai servizi audiovisivi2;
(b) agli appalti pubblici, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 1
dell’articolo 36-E, dal paragrafo 3 dell’articolo 36-G e dall’articolo 36-Z; oppure
(c) a informazioni detenute o trattate da o per conto di una Parte, o a misure
adottate da una Parte in relazione a tali informazioni, comprese le misure relative alla loro raccolta, salvo quanto previsto dall’articolo 36-I.
ARTICOLO 36-C
Obiettivi
Le Parti si adoperano per
(a) garantire certezza e prevedibilità giuridica in relazione al commercio
attuato tramite dispositivi elettronici;
(b) evitare ostacoli all’uso e allo sviluppo del commercio digitale di beni e
servizi;
(c) creare un ambiente improntato alla fiducia e alla sicurezza nell’ambito del
commercio digitale, anche attraverso:
(i) la protezione dei dati personali, e
(ii) la protezione dei segreti commerciali;
(d) ampliare la portata della cooperazione tra le Parti su questioni di interesse
reciproco riguardanti l’economia digitale;
(e) sostenere la crescita dell’attività economica tra le Parti;
(f) contribuire alla definizione di nuovi parametri di riferimento, ambiziosi e
trasparenti, che sostengano la crescita e la regolamentazione efficace dell’economia digitale;
(g) intensificare gli impegni di carattere multilaterale e regionale delle Parti
in materia di commercio digitale;
(h) agevolare la creazione di legami di più ampia portata tra le Parti
nell’ambito della ricerca e del commercio interaziendale (business-tobusiness).
2Le Parti convengono che ciò include la radiodiffusione, la quale, ai fini del presente Accordo, comporta la trasmissione di segni o segnali tramite qualsiasi tecnologia per la ricezione o la visualizzazione di segnali di programmi audiovisivi da parte di tutto il pubblico o di una sua parte.
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