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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine

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(a) ai servizi audiovisivi2;

(b) agli appalti pubblici, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 1

dell’articolo 36-E, dal paragrafo 3 dell’articolo 36-G e dall’articolo 36-Z; oppure

(c) a informazioni detenute o trattate da o per conto di una Parte, o a misure

adottate da una Parte in relazione a tali informazioni, comprese le misure relative alla loro raccolta, salvo quanto previsto dall’articolo 36-I.

ARTICOLO 36-C

Obiettivi

Le Parti si adoperano per

(a) garantire certezza e prevedibilità giuridica in relazione al commercio

attuato tramite dispositivi elettronici;

(b) evitare ostacoli all’uso e allo sviluppo del commercio digitale di beni e

servizi;

(c) creare un ambiente improntato alla fiducia e alla sicurezza nell’ambito del

commercio digitale, anche attraverso:

(i) la protezione dei dati personali, e

(ii) la protezione dei segreti commerciali;

(d) ampliare la portata della cooperazione tra le Parti su questioni di interesse

reciproco riguardanti l’economia digitale;

(e) sostenere la crescita dell’attività economica tra le Parti;

(f) contribuire alla definizione di nuovi parametri di riferimento, ambiziosi e

trasparenti, che sostengano la crescita e la regolamentazione efficace dell’economia digitale;

(g) intensificare gli impegni di carattere multilaterale e regionale delle Parti

in materia di commercio digitale;

(h) agevolare la creazione di legami di più ampia portata tra le Parti

nell’ambito della ricerca e del commercio interaziendale (business-tobusiness).

2Le Parti convengono che ciò include la radiodiffusione, la quale, ai fini del presente Accordo, comporta la trasmissione di segni o segnali tramite qualsiasi tecnologia per la ricezione o la visualizzazione di segnali di programmi audiovisivi da parte di tutto il pubblico o di una sua parte.

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