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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine

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(a) che i fornitori di beni o servizi trattino i consumatori in modo onesto ed equo;

(b) che i fornitori forniscano informazioni chiare, complete, esatte e trasparenti su tali beni o servizi, compresi i termini e le condizioni di acquisto; e

(c) che i beni siano sicuri durante un uso normale o ragionevolmente prevedibile, se del caso.

4. Le Parti riconoscono l’importanza di offrire ai consumatori che partecipano al commercio digitale una protezione non inferiore a quella offerta ai consumatori che partecipano ad altre forme di commercio.

5. Le Parti riconoscono l’importanza della cooperazione tra le rispettive agenzie per la protezione dei consumatori o altri organismi competenti, compreso lo scambio di informazioni ed esperienze, nonché della cooperazione nei casi appropriati di reciproco interesse per quanto riguarda la violazione dei diritti dei consumatori in relazione al commercio digitale, al fine di rafforzare la protezione dei consumatori online, se deciso di comune accordo.

6. Ogni Parte promuove l’accesso ai meccanismi di ricorso per i consumatori, anche per i consumatori che effettuano transazioni transfrontaliere, e la sensibilizzazione in merito a tali meccanismi.

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Messaggi elettronici commerciali indesiderati

1. Ogni Parte adotta o mantiene misure volte a proteggere efficacemente gli utenti dai messaggi elettronici commerciali indesiderati. Tali misure:

(a) impongono ai fornitori di messaggi elettronici commerciali indesiderati di facilitare ai destinatari la possibilità di interrompere la continua ricezione di tali messaggi; e

(b) subordinano la ricezione di tali messaggi, come specificato nelle leggi e regolamentazioni della Parte in questione, al consenso dei destinatari.

2. Ogni Parte si adopera per garantire che i messaggi elettronici commerciali indesiderati siano chiaramente identificabili come tali, indichino chiaramente per conto di chi sono stati inviati e, nella misura prevista dalle proprie leggi e regolamentazioni, contengano tutte le informazioni necessarie a consentire ai destinatari di chiederne la cessazione a titolo gratuito e in qualsiasi momento.

3. Ogni Parte mette a disposizione mezzi di ricorso contro i fornitori di messaggi elettronici commerciali indesiderati che non rispettano le misure adottate o mantenute a norma dei paragrafi 1 e 2.

4. Le Parti si adoperano per cooperare, in determinati casi di interesse comune, per quanto riguarda la regolamentazione dei messaggi elettronici commerciali indesiderati.

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