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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine

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(a) distribuire, utilizzare e accedere a servizi e applicazioni di loro scelta disponibili su Internet, fatta salva una gestione ragionevole della rete5;

(b) collegare a Internet i dispositivi di loro scelta, purché siano conformi ai requisiti del territorio in cui vengono utilizzati e non danneggino la rete; e

(c) accedere a informazioni sulle pratiche di gestione della rete del loro fornitore di accesso a Internet.

ARTICOLO 36-I

Dati aperti della pubblica amministrazione

1. Il presente articolo si applica alle misure adottate da una Parte in relazione ai dati in possesso della pubblica amministrazione, la cui divulgazione non è soggetta a restrizioni ai sensi delle leggi e regolamentazioni nazionali, e che una Parte rende disponibili al pubblico in formato digitale sia in termini di accesso che di utilizzo (di seguito denominati «dati della pubblica amministrazione»).

2. Le Parti riconoscono l’utilità di rendere disponibili in formato digitale i dati della pubblica amministrazione per l’accesso e l’utilizzo da parte del pubblico compatibilmente con i paragrafi 3–5. Si adoperano inoltre per renderli generalmente disponibili gratuitamente o a un costo ragionevole.

3. Le Parti riconoscono che facilitare l’accesso pubblico e l’utilizzo dei dati della pubblica amministrazione favorisce lo sviluppo economico e sociale, la competitività e l’innovazione. A tal fine, le Parti sono incoraggiate ad ampliare la copertura di tali dati, ad esempio tramite il coinvolgimento e la consultazione delle parti interessate.

4. Nella misura in cui una Parte sceglie di rendere disponibili al pubblico i dati della pubblica amministrazione in formato digitale per l’accesso e l’utilizzo da parte del pubblico, essa fa il possibile per garantire che tali dati siano:

(a) disponibili in un formato liberamente accessibile e leggibile elettronicamente;

(b) reperibili e consultabili;

(c) aggiornati, se del caso, in maniera tempestiva; e

(d) associati a metadati basati su formati comunemente utilizzati che consentano all’utente di comprenderli e utilizzarli.

1. Nella misura in cui una Parte sceglie di rendere disponibili al pubblico i dati della pubblica amministrazione in formato digitale per l’accesso e l’utilizzo pubblico, pubblicando un

5Le Parti riconoscono che un fornitore di servizi di accesso a Internet che dovesse proporre ai propri abbonati determinati contenuti su base esclusiva non agirebbe in contrasto con questo principio.

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