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Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 36 pagine
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(d) per sviluppare programmi per promuovere la partecipazione di tutti i gruppi all’economia digitale;
(e) per sfruttare opportunità legate alle «nuove modalità» di lavoro, come il telelavoro e la condivisione degli spazi lavorativi;
(f) per condividere metodi e procedure per la raccolta di dati disaggregati, l’uso di indicatori e l’analisi di statistiche sulla partecipazione all’economia digitale; e
(g) in altri ambiti concordati dalle Parti.
4. Le attività di cooperazione relative all’inclusione digitale possono essere svolte, se del caso, mediante il coordinamento delle rispettive agenzie, imprese, associazioni sindacali, istituzioni accademiche, organizzazioni non governative e della società civile.
ARTICOLO 36-AB
Eccezioni generali
1 Ai fini del presente capitolo si applicano l’articolo XX del GATT 1994 e le sue note interpretative nonché l’articolo XIV lettere (a)-(c) del GATS, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.
2. Le Parti convengono che le misure di cui all’articolo XX lettera (b) del GATT 1994 comprendono le misure ambientali necessarie per proteggere la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante e che l’articolo XX lettera (g) del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, viventi o non viventi.
ARTICOLO 36-AC
Eccezioni relative alla sicurezza
Gli articoli 20 e 34 si applicano al presente capitolo, mutatis mutandis.
ARTICOLO 36-AD
Protezione delle infrastrutture pubbliche critiche
1. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata nel senso di vietare a una Parte di adottare qualsiasi misura che ritenga necessaria per proteggere i propri interessi essenziali in materia di sicurezza, per quanto riguarda la protezione delle infrastrutture pubbliche critiche, quali le infrastrutture di comunicazione, energetiche, idriche e di trasporto che forniscono beni o servizi essenziali, da tentativi deliberati di metterle fuori uso o ridurne il funzionamento
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