Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 31 pagine

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un’attuazione dei progetti efficiente e conforme alla legge attraverso il coinvolgimento amministrativo coordinato della parte ucraina.

Il paragrafo 5 stabilisce che l’Ucraina è responsabile del coordinamento dell’attuazione dei progetti32 nell’ambito di questo Accordo. Inoltre, la parte ucraina fornisce alla parte svizzera tutte le informazioni pertinenti necessarie per una corretta pianificazione, attuazione e valutazione dei progetti. Questo obbligo serve a promuovere una cooperazione trasparente tra le Parti.

Conformemente al paragrafo 6, le misure sanzionatorie svizzere definite nell’ordinanza del 4 marzo 202233 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina e nell’ordinanza del 16 marzo 202234 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia devono essere osservate rigorosamente. L’obbligo di rispettare queste ordinanze sanzionatorie si applica anche ai subappaltatori e ai fornitori. Il loro rispetto va esplicitamente indicato anche nei contratti modello (cfr. anche art. 7 par. 2 dell’Accordo).

Art. 4 Elenco di beni e servizi che devono essere forniti dalle aziende svizzere35

L’articolo 4 stabilisce la procedura per l’individuazione dei progetti da finanziare nell’ambito del presente Accordo.

Secondo il paragrafo 1, l’Ucraina individua le proprie necessità di ricostruzione e ne stabilisce l’ordine di priorità ai fini del presente Accordo. A tale scopo lavora a stretto contatto con la Svizzera per consentire alle Parti di chiarire in che misura le necessità dell’Ucraina possano essere soddisfatte dalle aziende svizzere. La SECO coinvolgerà anche le associazioni di categoria svizzere, che possono stilare un elenco di beni e servizi svizzeri potenzialmente interessanti per la ricostruzione del Paese36.

A norma del paragrafo 2 l’Ucraina deve fornire alla Svizzera un elenco di beni e servizi che potrebbero soddisfare le necessità individuate in base al paragrafo 1. L’elenco deve corrispondere ai settori definiti all’articolo 2. La Svizzera (la SECO) esamina l’elenco dell’Ucraina, in particolare se esistono aziende elvetiche che possono soddisfare i criteri di approvazione di cui all’articolo 6 dell’Accordo (p. es. origine svizzera/swissnes, beni a duplice impiego), ma anche se l’elenco è in linea con il programma nazionale per l’Ucraina 2025–2028 o se soddisfa i criteri ESG. Inoltre, la

32In conformità con il meccanismo di selezione di cui all’articolo 5 dell’Accordo, la decisione sull’aggiudicazione dei progetti da finanziare nell’ambito del presente Accordo spetta alla Parte svizzera.

33 RS 946.231.176.72

34 RS 946.231.116.9

35 Cfr. allegato A: Meccanismo di selezione (secondo gli articoli 4–8 dell’Accordo).

36 In conformità con il meccanismo di selezione di cui all’articolo 5 dell’Accordo, la decisione sull’aggiudicazione dei progetti da finanziare nell’ambito del presente Accordo spetta alla Parte svizzera.