Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 31 pagine
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La durata dell’Accordo è in linea con la decisione del Consiglio federale di contribuire a lungo termine alla ricostruzione in Ucraina. Qualora la situazione in Ucraina o una decisione politica del Consiglio federale e del Parlamento indichino la necessità di sostenere la ricostruzione dell’Ucraina oltre il 2036, un’eventuale proroga del presente Accordo andrebbe esaminata e richiesta secondo le procedure nazionali previste a tal fine (cfr. art. 19 dell’Accordo).
Art. 21 Entrata in vigore
L’articolo 21 dell’Accordo stabilisce la procedura per la sua entrata in vigore: l’Accordo non entra in vigore al momento della firma o a una data specifica, ma solo alla data di ricevimento dell’ultima notifica scritta con cui una Parte informa l’altra Parte, per via diplomatica, del completamento delle procedure interne di ratifica richiesta per la sua entrata in vigore. Questa procedura garantisce che l’Accordo diventi vincolante ai sensi del diritto internazionale solo dopo che entrambe le Parti lo avranno formalmente approvato in base alla propria legislazione.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
4.1.1 Ripercussioni finanziarie
Gli aiuti finanziari forniti all’Ucraina nell’ambito dell’Accordo saranno iscritti nel credito d’impegno «Ucraina e regione» in conformità con il decreto federale sul finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario nonché a favore dell’Ucraina e della regione nel periodo 2025–202849. I pagamenti saranno imputati al bilancio della SECO (credito a preventivo A231.0202 «Cooperazione allo sviluppo economico») e i fondi necessari iscritti nel preventivo della SECO. Il Consiglio federale e il Parlamento decideranno in merito ai fondi da stanziare nell’ambito di questo Accordo nel periodo successivo al 2028 nell’ambito degli ordinari processi di pianificazione finanziaria. Inoltre, per la fase 2029–2036 il Consiglio federale intende esaminare altri canali di finanziamento per versare i rimanenti 3,5 miliardi di franchi di aiuti all’Ucraina50.
4.1.2 Ripercussioni sul personale
Il presente Accordo può essere attuato con le attuali risorse umane della SECO.
49 FF 2024 3222
50 Secondo la decisione del Consiglio federale del 10 aprile 2024.