Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 31 pagine
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Art. 11 Commissione mista
Per garantire il corretto funzionamento dell’Accordo e la corretta applicazione delle norme previste, l’articolo 11 istituisce una Commissione mista, composta da rappresentanti delle Parti e presieduta a turno da ciascuna di esse (art. 11 par. 1 e 6). I suoi compiti comprendono la presa in considerazione di miglioramenti dell’Accordo, la risoluzione delle controversie relative all’interpretazione e all’applicazione dell’Accordo (cfr. art. 18 par. 2), l’elaborazione di un modello di contratto tra le autorità ucraine e le aziende svizzere e la definizione di un regolamento interno in occasione della sua prima riunione (art. 11 par. 2). La Commissione mista può prendere decisioni in merito all’attuazione del presente Accordo e formulare raccomandazioni su altre questioni, comprese eventuali proposte di modifica del presente Accordo (art. 11 par. 3 e 4). Si riunisce per la prima volta entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo e successivamente, di norma, ogni 12 mesi (art. 11 par. 5).
Art. 12 Organi di contatto
Le Parti designano organi di contatto per il presente Accordo al fine di facilitare la comunicazione. Tali organi saranno probabilmente istituiti, per la Parte ucraina, presso il Ministero dell’economia e, per la Parte svizzera, presso la SECO.
Art. 13 Confidenzialità
Secondo il paragrafo 1, le Parti si impegnano a trattare in modo strettamente confidenziale tutte le circostanze e informazioni che non sono né pubblicamente note né generalmente accessibili e di cui sono venute a conoscenza in adempimento del presente Accordo. Esse trasferiscono l’obbligo del segreto ai propri collaboratori, subappaltatori, subfornitori nonché ad altri terzi incaricati. Secondo il paragrafo 2, esiste un’eccezione a tale obbligo se la divulgazione di informazioni riservate è richiesta dalla legislazione nazionale o avviene all’interno della pubblica amministrazione. Ciò significa, ad esempio, che la divulgazione di informazioni riservate all’interno dell’Amministrazione federale non costituisce una violazione dell’obbligo di confidenzialità. Lo stesso vale qualora sussistano obblighi di divulgazione previsti da leggi o norme di vigilanza obblighi di informazione legali o prudenziali (p. es. verso le autorità di vigilanza sui mercati finanziari, le autorità di regolamentazione, le autorità finanziarie, le autorità investigative o di perseguimento penale, ecc.) o nei confronti di terzi soggetti a loro volta a obblighi di confidenzialità (p. es. revisori di conti, avvocati, esperti), oppure qualora sussistano obblighi di divulgazione basati sulla legge federale del 17 dicembre 200443 sul principio di trasparenza dell’amministrazione. Secondo il capoverso 3, le informazioni confidenziali possono essere comunicate a terzi solo previo consenso scritto della Parte che le
43 RS 152.3