Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 31 pagine

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capoverso 2 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193741, che disciplinano la responsabilità penale delle persone fisiche e giuridiche in relazione ad atti di corruzione. Il rispetto di queste disposizioni è un prerequisito obbligatorio per partecipare al processo di ricostruzione dell’Ucraina. In questo modo la Svizzera intende garantire che i suoi fondi siano utilizzati nel rispetto dello Stato di diritto e dei principi etici.

Art. 7 Contratti tra autorità riceventi e aziende svizzere

L’Ucraina (con il sostegno della Svizzera) è responsabile dell’attuazione dei progetti (p. es. art. 3 par. 5, art. 7 par. 4) ed agisce in qualità di committente. Conclude i contratti di fornitura con le aziende svizzere (fornitori di servizi), ne sorveglia l’attuazione e informa la Svizzera del loro adempimento, escludendo così la responsabilità del nostro Paese in caso di consegne difettose o difetti di costruzione.

Conformemente ai paragrafi 1 e 2, le autorità riceventi stipulano quindi un contratto separato con le aziende svizzere selezionate, in cui sono specificate le condizioni e le modalità di acquisto di beni o servizi. Questi contratti si basano sul modello di contratto elaborato dalla Commissione mista (cfr. art. 11 dell’Accordo), messo a disposizione dalla Svizzera. Ciò consente alla Svizzera di assicurarsi che i requisiti contrattuali siano presi in considerazione per tempo e che le condizioni di attuazione siano controllate adeguatamente. I contratti di cui all’articolo 7 dell’Accordo devono essere firmati dall’Ucraina affinché quest’ultima se ne assuma la responsabilità attuativa.

Conformemente al paragrafo 2, nel modello di contratto elaborato dalla Commissione mista devono essere inserite alcune clausole, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle ordinanze di cui all’articolo 3 paragrafo 6 dell’Accordo in relazione alle misure sanzionatorie svizzere. Anche le norme sul trattamento dei dati secondo l’articolo 14 dell’Accordo dovranno esservi inserite obbligatoriamente, perché il consenso previsto nei contratti tra le aziende svizzere e l’Ucraina dovrà essere ottenuto principalmente da tutte le persone fisiche i cui dati vanno trasmessi all’Ucraina. Infine, non dovranno mancare il diritto di controllo da parte del Controllo federale delle finanze (CDF) secondo l’articolo 15 dell’Accordo e le disposizioni sulla prevenzione e la lotta contro la corruzione secondo l’articolo 17 dell’Accordo.

A norma del capoverso 3, dopo la firma di un contratto l’Ucraina ne trasmette una copia alla Svizzera attraverso gli organi di contatto di cui all’articolo 12 dell’Accordo.

Come stabilito dal paragrafo 4, attraverso le sue autorità competenti («autorità di sorveglianza») l’Ucraina sorveglia l’attuazione dei progetti previsti nei contratti, in conformità con la propria legislazione42.

Art. 8 Modalità di pagamento

41 RS 311.0

42 Risoluzione n° 153 del Gabinetto dei ministri dell’Ucraina del 15 febbraio 2002.