Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 31 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

esportazioni e la legge del 16 dicembre 200524 sull’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LARE). La legge sul contributo di coesione, che ha preso il posto della legge federale del 30 settembre 201625 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa orientale, fa parte del pacchetto Svizzera-UE e riguarda alcuni Stati membri dell’Unione europea. L’ipotesi di integrare questa legge non è quindi stata presa in considerazione.

In teoria sarebbe ipotizzabile un complemento alla LFCI. Tuttavia, mentre la misura citata (aiuti finanziari in settori specifici) è legata agli interessi economici della Svizzera, la LFCI è basata su una cooperazione aperta e ispirata a una politica di sviluppo che esclude deliberatamente la possibilità di dare la precedenza ai fornitori nazionali (cfr. art. 2 cpv. 2 e art. 5 LFCI). Non sarebbe nello spirito di questa legge, generica, integrarvi una soluzione particolare ritagliata sull’Ucraina. Un tale intervento sarebbe incompatibile con il carattere generale e transnazionale della legge e potrebbe creare un precedente suscettibile di mettere in discussione il principio della parità di trattamento nella CI della Svizzera. Pur ritenendo che la ricostruzione dell’Ucraina richieda misure eccezionali sotto diversi aspetti, il Consiglio federale non intende discostarsi da questo principio. La LFCI non costituisce pertanto una base giuridica adatta per l’attuazione del sostegno previsto.

Anche l’ipotesi di completare la legge sulla promozione delle esportazioni va esclusa. Sebbene esista un certo nesso oggettivo, lo scopo e l’obiettivo di tale legge sono completamente diversi. Quest’ultima si limita ad esempio a fornire informazioni e consulenza e a pubblicizzare all’estero i prodotti e servizi svizzeri. Anche la possibilità

di modificare la legge federale concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi

delle esportazioni per attuare la misura citata non sarebbe giustificato dal punto di vista materiale e non sarebbe pertinente, tanto più che l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV) ha il compito di assicurare le operazioni di esportazione e non di finanziarle.

Sarebbe stato possibile creare una nuova legge speciale26 (p. es. «legge per la promozione della ricostruzione dell’Ucraina»). Un tale atto normativo potrebbe disciplinare non soltanto l’attuazione della misura aiuti finanziari in settori specifici, ma anche l’intero pacchetto svizzero di sostegno a questo Paese. Con una legge speciale, inoltre, si potrebbero modificare altre leggi, se del caso. Tuttavia, una legge sull’Ucraina non basterebbe di per sé a eliminare determinate incertezze legate al diritto sugli appalti pubblici (v. sopra). Inoltre, la Svizzera deve poter contare sull’impegno vincolante dell’Ucraina a rispettare tutta una serie di regole, obiettivo che non può conseguire con una legge federale elvetica. Sarebbe dunque necessario concludere un accordo bilaterale di diritto internazionale.

24 RS 946.10

25 RS 974.1

26 Al momento dell’avvio della procedura di consultazione è ancora pendente in Consiglio nazionale una mozione della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati che chiede l’adozione di una legge speciale per gli aiuti all’Ucraina.