Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 31 pagine
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5.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1–3 Cost. sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale e che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Il presente Accordo non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale e la sua attuazione non richiede l’emanazione di leggi federali.
Rimane da chiarire se l’Accordo comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate disposizioni importanti quelle che, secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.
Le disposizioni del presente Accordo specificano in particolare i diritti e gli obblighi delle aziende svizzere coinvolte nella ricostruzione dell’Ucraina (cfr. art. 3 e 6 dell’Accordo) e definiscono qual è il diritto applicabile agli appalti pubblici e quali gli enti appaltanti (cfr. art. 5 dell’Accordo). Sono inoltre direttamente applicabili e introducono nuovi diritti e obblighi. L’Accordo contiene quindi norme di diritto. Queste sono inoltre da considerarsi importanti perché – se emanate a livello nazionale – dovrebbero assumere la forma di una legge federale in conformità con l’articolo 164 capoverso 1 Cost. Ne consegue che, in base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., il decreto federale che approva l’Accordo sottostà a referendum facoltativo.
Secondo l’articolo 163 capoverso 2 Cost., l’approvazione del presente Accordo deve avvenire sotto forma di decreto federale, (art. 24 cpv. 3 LParl).