Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 31 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

elaborato sei misure14. Il presente Accordo funge da base per l’attuazione della misura aiuti finanziari in settori specifici e prevede il versamento di aiuti finanziari all’Ucraina per l’acquisto di beni e servizi da aziende svizzere. Questa misura costituisce il pilastro principale dell’idea di fondo, vale a dire ricostruire l’Ucraina coinvolgendo il settore privato svizzero e mettendo a frutto le sue innovazioni, in linea con l’ambizione ucraina di ricostruire il Paese, ma meglio (build back better). Nel contempo l’obiettivo è che queste aziende sappiano affermarsi sul mercato locale a medio termine, che investano in Ucraina e che producano così un impatto positivo sullo sviluppo del Paese.

1.4 Necessità d’intervento e alternative esaminate

Numerose misure di sostegno alla ricostruzione in Ucraina si fondano su basi giuridiche vigenti, in particolare sulla legge federale del 19 marzo 197615 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (di seguito, ai fini del presente rapporto «LFCI»)16. Questa legge si applica in combinato disposto con la legge federale del 21 giugno 201917 sugli appalti pubblici (LAPub) e la legge federale del 5 ottobre 199018 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu). La collaborazione con il settore privato in generale, basata sugli articoli 6 e 11 LFCI, costituisce già parte integrante della CI svizzera.

La necessità d’intervento è legata a due questioni: in primo luogo, occorre chiarire su quale base giuridica sostanziale si possa fondare la misura abbozzata al numero 1.3 (aiuti finanziari in settori specifici). Secondariamente, trattandosi di forniture di beni e servizi, si pongono questioni di diritto degli appalti pubblici, in particolare se la limitazione delle gare d’appalto ai soli offerenti svizzeri sia ammissibile secondo la legislazione vigente.

Oltre a sostenere l’Ucraina, la misura aiuti finanziari in settori specifici serve anche agli interessi di politica economica esterna della Svizzera e non può pertanto basarsi sulla LFCI. Infatti, benché le forme di cooperazione siano formulate in modo molto aperto, l’obiettivo della legge è chiaramente incentrato sulle regioni bisognose di sostegno (oggetto del sostegno)19. In passato si sono praticati approcci di aiuto vincolato nell’ambito

14Cfr. cap. 5.1 del Programma nazionale per l’Ucraina 2025–2028.

15RS 974.0

16Queste misure comprendono la tradizionale cooperazione internazionale allo sviluppo e la cooperazione con le aziende svizzere già attive in Ucraina.

17 RS 172.056.1

18 RS 616.1

19 La LFCI attua così l’articolo 54 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo cui la Confederazione deve contribuire ad alleviare il bisogno e la povertà nel mondo. L’oggetto di questa legge non è il settore privato svizzero.