Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 31 pagine
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un termine di preavviso di tre mesi (art. 20 par. 2). Per attuarlo non sono necessarie modifiche legislative.
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Preambolo
Nel preambolo la Svizzera e l’Ucraina esprimono la volontà comune di consolidare le loro relazioni e la cooperazione di lunga data per far fronte alle impellenti necessità derivanti dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Le Parti si basano sui principi stabiliti nel 2022 in occasione della Conferenza di Lugano per la ricostruzione dell’Ucraina e sul programma nazionale per l’Ucraina 2025–2028 per cooperare con un approccio globale e promuovere così la resilienza dell’economia e la ricostruzione efficiente e sostenibile del Paese. Le Parti riconoscono l’importante ruolo che il settore privato può svolgere in questo contesto grazie alle sue competenze e alla sua capacità d’innovazione. Sostengono inoltre l’integrazione economica dell’Ucraina nel mercato europeo.
Le Parti affermano il loro impegno per la democrazia, i diritti umani e le libertà politiche ed economiche fondamentali. Si impegnano inoltre a prevenire e combattere la corruzione, a promuovere la trasparenza, il buon governo societario e la responsabilità sociale d’impresa ai fini dello sviluppo sostenibile. Le Parti ribadiscono l’obiettivo di incoraggiare le imprese a rispettare le linee guida e i principi riconosciuti a livello internazionale in questo settore.
Riaffermano inoltre il loro impegno per lo sviluppo socio-economico, la salute e la sicurezza nonché per il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, in conformità con le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) e gli standard internazionali.
Art. 1 Obiettivo
La misura aiuti finanziari in settori specifici mira a supportare la ricostruzione dell’Ucraina attraverso beni, servizi e competenze del settore privato svizzero. L’obiettivo del presente Accordo è quindi sostenere l’Ucraina nel suo processo di ricostruzione, in particolare contribuendo al funzionamento dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alla stabilizzazione e allo sviluppo dell’economia.
Art. 2 Portata e campo d’applicazione
Il paragrafo 1 stabilisce che la Svizzera sostiene l’Ucraina nel suo processo di ricostruzione. Questo sostegno viene fornito sotto forma di aiuti finanziari a fondo perso per l’acquisto di beni e servizi da aziende svizzere per i progetti di ricostruzione. Sarà fornito principalmente nei settori prioritari per l’Ucraina nei quali la collaborazione internazionale elvetica è già attiva e in cui la Svizzera è competitiva. Si tratta principalmente dei settori dell’energia, dei trasporti e della mobilità, delle attrezzature meccaniche, dell’edilizia, dell’acqua, della protezione dalle catastrofi nonché dei servizi di pronto soccorso e protezione dalle catastrofi. Il sostegno può essere fornito anche in altri settori prioritari per l’Ucraina.