Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 18 Risoluzione delle controversie
L’articolo 18 prevede una dettagliata procedura di consultazione e arbitrato, che può essere attivata se una Parte ritiene che una misura adottata dall’altra Parte costituisca una violazione dell’Accordo.
I paragrafi 2 e 4 disciplinano le consultazioni formali che le Parti devono avviare prima di poter esigere l’istituzione di un tribunale arbitrale. Le consultazioni si svolgono in seno alla Commissione mista (cfr. art. 11 par. 2 lett. c dell’Accordo). Se la Parte interpellata non dà seguito alla richiesta entro 10 giorni o non avvia consultazioni entro 30 giorni dal suo ricevimento, o se la questione sollevata non può essere risolta attraverso le consultazioni entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, la Parte richiedente può chiedere l’istituzione di un collegio arbitrale.
Il collegio arbitrale è composto da tre membri, nominati conformemente alle Regole della Corte permanente di arbitrato del 2012 (Regole di arbitrato CPA 2012), (par. 5). Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa, le procedure del collegio sono disciplinate dalle Regole di arbitrato CPA 2012, mutatis mutandis (par. 6).
Tutte le procedure si svolgono in inglese e le udienze del collegio arbitrale hanno luogo a Ginevra (par. 7). Ogni sentenza del collegio arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti in causa (par. 8).
Art. 19 Modifiche
L’articolo 19 disciplina la procedura di modifica dell’Accordo e prevede che le modifiche siano effettuate per iscritto. Le modifiche non entrano in vigore automaticamente, ma solo alla data di ricevimento dell’ultima notifica scritta con cui una Parte informa l’altra Parte, per via diplomatica, del completamento delle procedure interne di ratifica richieste. Questa procedura garantisce che ciascuna Parte abbia autorizzato le modifiche in conformità con il proprio ordinamento giuridico nazionale prima che queste entrino in vigore.
Art. 20 Durata e denuncia
Come stabilito dall’articolo 20, l’Accordo è valido fino al 31 dicembre 2036, sempre che non venga denunciato da una delle Parti in conformità con i paragrafi 2 o 3, i quali stabiliscono le condizioni di recesso dall’Accordo. Secondo il paragrafo 2, ogni Parte può denunciare l’Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all’altra Parte. La denuncia ordinaria ha effetto tre mesi dopo la data in cui l’altra Parte riceve la notifica. Il paragrafo 3 prevede la possibilità di risoluzione straordinaria: in caso di violazione grave o ripetuta dell’Accordo, ogni Parte può denunciare l’Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta. In questo caso la denuncia ha effetto alla data in cui l’altra Parte riceve la notifica. Una violazione grave o ripetuta ai sensi del paragrafo 3 si considera avvenuta in particolare se una Parte viola l’articolo 3 (Obblighi) o l’articolo 17 dell’Accordo (Prevenzione e lotta contro la corruzione).