Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 31 pagine
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la SECO chiederà il consenso alle persone interessate. Il presupposto è che il consenso venga dato espressamente e volontariamente dopo un’adeguata informazione (cfr. art. 6 cpv. 6 LPD).
Art. 15 Diritto di ispezione da parte del Controllo federale delle finanze
L’articolo 15 garantisce al Controllo federale delle finanze (CDF) il diritto di essere informato e di effettuare controlli. Il CDF o terzi da esso autorizzati hanno in qualsiasi momento il diritto di essere informati e di effettuare controlli, comprese le ispezioni in loco, relativamente a qualsiasi aspetto connesso al presente Accordo. Il CDF potrà quindi, in qualsiasi momento, controllare informazioni e documenti ed effettuare ispezioni sul posto. Tramite le autorità di sorveglianza competenti la parte ucraina garantisce che tutti i documenti relativi al presente Accordo o da esso derivanti siano disponibili e che il CDF possa accedervi nell’esercizio delle sue funzioni relative all’attuazione del presente Accordo.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 dell’Accordo, il modello elaborato dalla Commissione mista contiene in particolare una clausola sull’obbligo di fornire informazioni e di consentire i controlli, che si applica pertanto anche alle aziende svizzere.
Art. 16 Sviluppo sostenibile, diritti umani e lavoro
L’articolo 16 mette l’accento sui settori importanti per la Svizzera. Ai fini di una politica estera coerente, la Svizzera si adopera per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile anche nell’ambito della sua politica economica esterna. La cooperazione internazionale mira inoltre a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle tre dimensioni economica, ambientale e sociale e si basa sull’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU)47. Il Consiglio federale intende promuovere una crescita compatibile con i suddetti obiettivi sia in Svizzera che nei Paesi partner. Nei negoziati internazionali la Svizzera si adopera pertanto per includervi norme su aspetti sociali ed ecologici.
Nel paragrafo 1 le Parti ribadiscono i propri impegni derivanti da accordi internazionali e la propria adesione ai principi sanciti dagli strumenti internazionali volti a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile e a garantire che tale obiettivo sia integrato e trovi espressione nelle loro relazioni. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell’ambiente sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto dello sviluppo sostenibile. Sottolineano l’importanza della cooperazione sulle questioni ambientali e occupazionali relative al commercio come parte di un approccio globale agli scambi e allo sviluppo sostenibile.
Le disposizioni del paragrafo 2 rafforzano gli standard internazionali determinanti (quelli degli accordi ambientali multilaterali in materia ambientale, quelli dell’ONU per quanto riguarda i diritti umani e quelli dell’OIL nel settore del lavoro). Le Parti si impegnano a rispettare il quadro di riferimento nelle loro relazioni legate al presente Accordo
47 I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU: THE 17 GOALS | Sustainable Development