Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 31 pagine
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in modo da conciliare le finalità economiche perseguite con l’Accordo con i loro obiettivi in materia di protezione dell’ambiente e diritti dei lavoratori.
Art. 17 Prevenzione e lotta contro la corruzione
Questo articolo sottolinea l’impegno comune delle Parti a combattere attivamente la corruzione nell’attuazione dell’Accordo. Secondo il paragrafo 1, il punto di partenza è la convinzione che la corruzione non solo pregiudica il buon governo e il corretto impiego delle risorse, ma mette a rischio anche la concorrenza leale fondata sui prezzi e la qualità. Le Parti si impegnano quindi a unire gli sforzi per prevenire e combattere la corruzione.
Il paragrafo 2 stabilisce espressamente che qualsiasi offerta, dono, pagamento, remunerazione o beneficio di qualsiasi tipo, dato o ricevuto direttamente o indirettamente al fine di trarre un vantaggio improprio dall’Accordo, è considerato un atto illecito o una pratica di corruzione.
Inoltre, le Parti si impegnano, conformemente al paragrafo 3, ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che non si verifichino pratiche di corruzione né nel processo di selezione né nella realizzazione dei progetti. Se una Parte riceve informazioni che danno adito a sospetti, è tenuta a informare immediatamente l’altra Parte e ad adottare insieme a quest’ultima le misure necessarie per porre rimedio alla situazione il prima possibile e di comune accordo. Queste disposizioni servono a garantire l’integrità e il buon governo dell’intero quadro di cooperazione e sono una componente centrale dei requisiti di responsabilità e trasparenza su cui si basa l’Accordo.
Il rispetto dei requisiti anticorruzione è garantito – come in genere avviene nella cooperazione allo sviluppo economico – attraverso strumenti adeguati quali il monitoraggio, la valutazione e gli audit (cfr. art. 10 dell’Accordo). Questi ultimi si basano su standard internazionali, tra cui i principi di valutazione dell’OCSE e i Principi internazionali per una cooperazione allo sviluppo efficace (Principles of Effective Development Cooperation48. Inoltre, si applicano le norme anticorruzione previste dal diritto federale e le prescrizioni specifiche per la prevenzione della corruzione nel contesto della cooperazione allo sviluppo economico. L’Accordo stesso stabilisce che le Parti si impegnano ad attuare misure per combattere la corruzione in conformità con le convenzioni internazionali che hanno ratificato (cfr. in particolare i rimandi agli obblighi internazionali di cui agli articoli 3 e 16 dell’Accordo). Inoltre, le aziende svizzere che operano nell’ambito del presente Accordo sono soggette alle disposizioni pertinenti del Codice penale svizzero in materia di lotta alla corruzione (cfr. art. 6 lett. f dell’Accordo). Infine, il modello di accordo elaborato dalla Commissione mista conformemente all’articolo 7 capoverso 2 contiene anche una clausola vincolante sulla prevenzione e la lotta contro la corruzione.
48 Cfr. Global Partnership for Effective Development Cooperation