Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 31 pagine
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Conformemente al paragrafo 2, l’assistenza finanziaria fornita nell’ambito dell’Accordo fa parte del credito d’impegno «Ucraina e regione»31. I fondi da versare sono stanziati ogni anno dal Parlamento svizzero con il preventivo. La Svizzera comunica annualmente all’Ucraina l’importo dell’assistenza finanziaria. Tuttavia, l’Accordo non sancisce un diritto al versamento completo dei fondi stanziati ogni anno. Il diritto all’importo comunicato annualmente (o a parti di esso) è dato dall’adempimento (totale o parziale) delle specifiche disposizioni del presente Accordo.
Art. 3 Obblighi
L’articolo 3 dell’Accordo definisce gli obblighi delle Parti. L’Ucraina si impegna a garantire ad esempio che i beni e i servizi forniti siano esenti da imposte e dazi doganali. Inoltre, garantisce che le proprie autorità forniscano il supporto necessario per l’esecuzione dei contratti conclusi in virtù del presente Accordo e per l’installazione e l’utilizzo dei beni corrispondenti conformemente ai contratti in questione.
Il paragrafo 1 disciplina il trattamento fiscale e doganale dei beni importati da aziende svizzere nel territorio doganale ucraino nel quadro del presente Accordo. Tali importazioni saranno esenti da imposte e dazi e da tutti gli altri pagamenti obbligatori previsti in Ucraina. L’obiettivo del paragrafo è agevolare l’importazione di beni dalla Svizzera e promuovere la cooperazione economica nel quadro dell’Accordo.
Il paragrafo 2 si applica se i beni e i servizi sono forniti da società svizzere nel territorio doganale dell’Ucraina, vale a dire se questi servizi sono messi a disposizione o utilizzati sul posto in virtù dell’Accordo. Mentre il paragrafo 1 disciplina esclusivamente l’importazione esente da imposte e dazi di beni materiali, il paragrafo 2 si riferisce all’esenzione fiscale per le attività operative sul territorio ucraino. Tutti i beni e i servizi forniti nell’ambito dell’Accordo in Ucraina sono esenti da IVA e da tutte le altre imposte, tasse e pagamenti obbligatori previsti dalla legislazione ucraina. L’Ucraina riafferma così il suo impegno nei confronti dell’Accordo e rinunciando a questi introiti fornisce un notevole contributo finanziario.
Secondo il paragrafo 3, la parte ucraina deve garantire il costante rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto, della democrazia, delle libertà fondamentali nel Paese, il buon governo, la trasparenza e la responsabilità dell’Esecutivo ucraino nei confronti dei suoi cittadini.
Secondo il paragrafo 4, l’Ucraina si impegna, in collaborazione con le aziende svizzere selezionate conformemente all’articolo 5, a garantire che le proprie autorità competenti forniscano, nell’ambito delle loro competenze, tutto il supporto necessario per l’esecuzione dei contratti stipulati da tali aziende in virtù del presente Accordo. Tale supporto comprende, in particolare, il rilascio tempestivo dei permessi, delle licenze e delle altre autorizzazioni formali necessarie per l’adempimento dei contratti. L’obiettivo è garantire
31 Decreto federale del 17 dicembre 2024 concernente il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario nonché a favore dell’Ucraina e della regione nel periodo 2025–2028 (FF 2024 3222).