Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 31 pagine

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della LFCI20. Tuttavia, la misura prevista amplierebbe in modo significativo la portata degli approcci attuali e non rispetterebbe l’«acquis»21. Una (re)introduzione a tutto campo degli aiuti vincolati significherebbe abbandonare un principio fondamentale della CI svizzera, il che richiederebbe un’apposita base giuridica, vista la sua portata. Inoltre, assoggettando la CI alla LAPub, il Consiglio federale e il Parlamento si sono chiaramente espressi a favore della concorrenza (cfr. allegato 5 cpv. 1 lett. d LAPub).

Una regolamentazione specifica all’interno della LAPub per un singolo Paese o per una particolare situazione di ricostruzione – come nel caso dell’Ucraina – comprometterebbe il carattere di legge generale della LAPub e non sarebbe quindi una soluzione indicata. L’attuazione della misura aiuti finanziari in settori specifici (trattamento privilegiato delle aziende svizzere) solleva diverse questioni nel contesto della LAPub. Nel settore degli aiuti internazionali rilevante in questa sede, il campo d’applicazione del diritto in materia di appalti dell’Accordo del 201222 sugli appalti pubblici (AAP 2012) e quello del diritto nazionale (LAPub) non sono definiti in modo del tutto congruente. In generale, l’AAP 2012 esclude dal suo campo d’applicazione gli appalti finalizzati alla fornitura di aiuti internazionali, compresi gli aiuti allo sviluppo. La LAPub, invece, formula in modo più restrittivo la corrispondente norma derogatoria, escludendo solo gli aiuti umanitari internazionali d’emergenza e gli aiuti agrari e alimentari (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. h n. 1). Questa discrepanza implica che, secondo la LAPub, gli appalti pubblici finalizzati alla fornitura di aiuti internazionali devono essere oggetto di una gara d’appalto, a meno che non si tratti di aiuti umanitari internazionali d’emergenza o di aiuti agrari e alimentari. È vero che in questo caso viene meno l’obbligo di diritto internazionale di ammettere a presentare un’offerta anche gli offerenti di altri Stati (art. 6 cpv. 1 LAPub). Sussiste però il vincolo giuridico interno di ammettere tali offerenti se i loro Stati accordano la reciprocità alle aziende svizzere (art. 6 cpv. 2 LAPub). Trattandosi un vincolo puramente interno, la Svizzera può abrogarlo in qualsiasi momento, in tutto o in parte, attraverso un atto normativo dello stesso livello o di livello superiore. Lo può fare, ad esempio, con un trattato internazionale soggetto a referendum, come nel presente caso.

Per determinare se fosse necessario emanare una legge speciale («Lex Ucraina») o se una legge federale esistente potesse fungere da base, sono state esaminate le seguenti basi giuridiche: la LFCI, la legge del 6 ottobre 200023 sulla promozione delle

20 Il concetto di aiuto vincolato era già stato praticato negli anni ‘80, ma poi abbandonato. All’epoca, tuttavia, non esistevano restrizioni dettate dalla legislazione sugli appalti pubblici.

21 Anche questi aiuti non sono da intendersi come aiuti allo sviluppo tradizionali e sono quindi notificati all’OCSE come aiuti vincolati (tied aid).

22 Accordo riveduto sugli appalti pubblici, protocollo del 30 marzo 2012 che modifica l’Accordo sugli appalti pubblici, entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2021 (AAP 2012; RS 0.632.231.422).

23 RS 946.14