Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 31 pagine
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4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re-
gioni di montagna
L’Accordo non ha ripercussioni sulle finanze né sul personale dei Cantoni e dei Comuni, delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. Le conseguenze economiche (v. n. 4.3), per contro, andranno sostanzialmente a beneficio di tutte le regioni della Svizzera.
4.3 Ripercussioni sull’economia
Le misure di sostegno all’Ucraina sono rivolte principalmente alla popolazione colpita dalla guerra, all’economia e alle istituzioni del Paese. L’Accordo consente all’Ucraina di procurarsi importanti beni e servizi dalla Svizzera. L’attenzione verte sui settori e sui prodotti in cui la Svizzera vanta un’offerta competitiva a livello internazionale. Non è tuttavia possibile quantificare gli effetti indiretti sull’economia svizzera derivanti da queste forniture di beni e servizi. Dovrebbero tendenzialmente situarsi allo stesso livello o leggermente al di sopra di quelli generati dalla consueta CI. Ciò dipenderà in particolare dal modo in cui le aziende svizzere sapranno mettere a frutto le loro esperienze e i loro contatti nell’ambito delle misure di ricostruzione ed eventualmente da come sapranno intessere e gestire le relazioni commerciali in questo mercato relativamente vicino in termini geografici.
4.4 Ripercussioni sulla società e sull’ambiente
Il contributo della Svizzera alla ricostruzione in Ucraina rafforza la resilienza della società ucraina, contribuendo così alla sicurezza e alla coesione in Europa. Nell’ambito dei progetti di ricostruzione l’accento sarà posto su soluzioni sostenibili e rispettose dell’ambiente. L’Ucraina sa che la Svizzera ha molto da offrire in questo settore.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
L’Accordo si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), in virtù del quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200251 sul Parlamento; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199752 sull’or-
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