Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 31 pagine
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ha originariamente fornite. Infine, il paragrafo 4 stabilisce che l’obbligo di confidenzialità rimane vincolante per le Parti anche dopo la scadenza dell’Accordo.
Art. 14 Trattamento dei dati
Secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge del 25 settembre 202044 sulla protezione dei dati (LPD), i dati personali di aziende private o dell’Amministrazione federale possono essere comunicati all’estero solo se il Paese di destinazione ne garantisce una protezione adeguata, cosa che l’Ucraina non fa (cfr. anche l’Allegato 1 dell’ordinanza sulla protezione dei dati [OPDa]45). Pertanto, i dati personali possono essere comunicati all’Ucraina solo se è garantita un’adeguata protezione dei dati secondo l’articolo 16 capoverso 2 LPD, ad esempio sulla base di un accordo internazionale o di clausole di protezione dei dati in un contratto (art. 16 cpv. 2 LPD). I punti che devono essere inclusi nel contratto o nelle garanzie secondo l’articolo 16 capoverso 2 lett. b o c sono elencati nell’articolo 9 OPDa. Nell’ambito dell’attuazione del presente Accordo, l’adeguata protezione dei dati sarà garantita, da un lato, nei contratti tra le aziende svizzere e le autorità ucraine beneficiarie e, dall’altro, nelle procedure d’appalto.
Per quanto riguarda i contratti, l’articolo 7 paragrafo 1 stabilisce che quelli tra le imprese svizzere e le autorità ucraine beneficiarie devono essere redatti sulla base di un modello elaborato dalla Commissione mista (cfr. art. 11 par. 2 lett. e dell’Accordo). Questo garantirà un’adeguata protezione dei dati e conterrà in particolare disposizioni sul consenso al trattamento dei dati personali (cfr. art. 7 par. 2 dell’Accordo) nonché clausole standard46 sulla trasmissione dei dati personali all’estero conformemente all’articolo 16 capoverso 2 lettera b LPD e all’articolo 9 OPDa. Le clausole standard vengono comunicate in anticipo all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.
Nell’ambito dell’attuazione dei contratti tra le aziende svizzere e le autorità ucraine beneficiarie, potrebbero essere trasmessi i seguenti dati di persone fisiche: nome e cognome, indirizzo e-mail, indirizzo di lavoro e numero di telefono della/e persona/e di contatto definita/e nei contratti, nonché i dati personali di una persona specifica che deve fornire un servizio in Ucraina.
Per quanto riguarda le offerte presentate dagli offerenti svizzeri durante la procedura d’appalto, è previsto che la SECO, in qualità di ente appaltante, oscuri i dati personali nei documenti d’offerta che possono essere trasmessi all’Ucraina, in conformità con l’articolo 5 paragrafo 2 dell’Accordo. Se è necessario trasmettere dati personali alla parte ucraina, si applicherà in via eccezionale l’articolo 17 capoverso 1 lettera a LPD e
44 RS 235.1
45 RS 235.11
46 I contratti standard utilizzati dalla SECO nel contesto della cooperazione allo sviluppo economico contengono già tali clausole standard.