Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 31 pagine

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progetto sullo sviluppo economico e sociale, in particolare in termini di mantenimento o creazione di posti di lavoro in Ucraina o di formazione professionale, e (d) l’impiego di persone provenienti dall’Ucraina con lo status di protezione temporanea o con un altro status giuridico in Svizzera. Grazie alla possibilità di assumere cittadini ucraini in Svizzera, le aziende svizzere avranno un ulteriore incentivo a integrare queste persone nel mondo del lavoro.

Oltre ai criteri previsti dall’Accordo, nelle procedure di appalto dovranno essere definiti anche criteri di idoneità e di prestazione specifici per il progetto, affinché l’offerta più vantaggiosa si aggiudichi il contratto.

Il meccanismo di selezione definito nell’Accordo prevede un processo trasparente: garantisce che i progetti corrispondano alle esigenze effettive dell’Ucraina, in quanto è quest’ultima (in collaborazione con la Svizzera) a determinare quali beni e servizi richiedere alle imprese elvetiche (cfr. art. 4 dell’Accordo). Ordinando beni e servizi che non sono disponibili in loco, la parte ucraina può evitare effetti di spiazzamento sul mercato locale. La selezione dei beni e dei servizi avviene di norma tramite una procedura competitiva (anche se limitata ai fornitori svizzeri) al fine di determinare un prezzo di mercato. Anche l’Ucraina può partecipare al processo di valutazione.

Art. 6 Ammissibilità delle aziende svizzere

I requisiti cumulativi specifici38 che un’azienda svizzera deve soddisfare per essere presa in considerazione ai fini di un finanziamento secondo il presente Accordo sono indicati all’articolo 6. L’azienda deve avere sede in Svizzera ed essere iscritta nel registro di commercio (lett. a) e offrire beni o servizi che soddisfino le esigenze di ricostruzione dell’Ucraina (lett. b). Secondo la lettera c, i beni e i servizi devono essere di origine svizzera o presentare almeno il 20 per cento di valore aggiunto svizzero (art. 3 OARE39). La lettera d esige che le aziende svizzere indichino le aziende o i partner locali in Ucraina con cui intendono collaborare per l’attuazione dei progetti. Conformemente alla lettera e, le aziende devono anche garantire che la consegna dei beni o la prestazione dei servizi sia conforme alle prescrizioni svizzere in materia di controllo delle esportazioni e di sanzioni. Secondo l’allegato 2 dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego40, la vendita, la consegna, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni verso l’Ucraina, o per l’uso in Ucraina, sono vietati se i beni sono destinati in tutto o in parte a scopi militari o a destinatari finali militari (beni a duplice impiego). La lettera f impone alle aziende svizzere il rispetto delle disposizioni in materia di anticorruzione. Si fa riferimento in particolare agli articoli da 322tera 322deciese all’articolo 102

38Gli offerenti dovranno inoltre soddisfare le condizioni di partecipazione ai sensi dell’art. 12 LAPub (rispetto delle norme di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della parità salariale e del diritto in materia ambientale) in combinato disposto con l’art. 26 LAPub (condizioni di partecipazione).

39 RS 946.101

40 RS 946.231.176.72