Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 31 pagine
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Conformemente al paragrafo 1, nel quadro dell’attuazione dei contratti tra le aziende svizzere e le autorità riceventi, queste ultime presentano alla Svizzera le fatture emesse dalle prime. Il paragrafo 2 prevede che la Svizzera le verifichi e che, se sono in regola e confermate dall’autorità ucraina beneficiaria – vale a dire se le tappe predefinite sono state raggiunte – effettui i pagamenti.
Se la SECO dovesse ritenere che una fattura non sia in regola, la Svizzera potrebbe rifiutarsi di pagarla. Secondo i meccanismi dell’Accordo (cfr. art. 11), le Parti dovrebbero concordare una soluzione specifica per ogni caso. Allo stesso tempo, per il meccanismo di implementazione è importante che vi sia un certo impegno nei confronti dell’Ucraina e delle aziende svizzere, dato che è l’Ucraina a stipulare i contratti con queste ultime. Secondo l’articolo 20 dell’Accordo, la Svizzera ha la possibilità di denunciare l’Accordo.
Art. 9 Supporto all’implementazione
La parte svizzera o una terza parte da essa incaricata può fornire supporto all’attuazione del presente Accordo. Il supporto può essere concesso in particolare ai sensi dei seguenti articoli: articolo 4 (Elenco di beni e servizi che devono essere forniti dalle aziende svizzere), articolo 5 (Meccanismo di selezione), articolo 7 (Contratti tra autorità riceventi e aziende svizzere) e articolo 8 (Modalità di pagamento). La possibilità di supportare l’implementazione del presente Accordo era anche un desiderio particolare della Parte ucraina, dato che la sua capacità di sostenere l’attuazione dell’Accordo è limitata. Mettendo a disposizione dell’Ucraina risorse umane, si può garantire che i lavori da svolgere siano trattati in via tempestiva e prioritaria e che i progetti siano attuati in modo efficiente, il che riduce il rischio di ritardi nell’attuazione dell’Accordo. La Parte svizzera può anche incaricare una terza parte di fornirle supporto nella preparazione e realizzazione delle gare d’appalto e nel monitoraggio dell’implementazione dei progetti. Ciò è particolarmente rilevante per la definizione e la verifica delle specifiche tecniche per le gare d’appalto pubbliche, che devono essere esaminate ed elaborate da esperti.
Art. 10 Monitoraggio, valutazione e audit
Le autorità ucraine riferiranno a intervalli regolari sullo stato di avanzamento dei progetti e sul raggiungimento delle tappe predefinite (cfr. anche art. 7 par. 4 dell’Accordo). In conformità con il paragrafo 1, la Svizzera o una terza parte da essa incaricata sorveglia i progressi di ogni progetto attuato nell’ambito del presente Accordo. Ciò include, tra l’altro, il controllo dei beni e servizi forniti o dell’impatto sullo sviluppo (p. es. creazione di posti di lavoro, programmi di formazione, rafforzamento delle capacità delle imprese ucraine). I progressi sono monitorati attraverso indicatori predefiniti e sopralluoghi da parte di terzi. Le aziende svizzere sono tenute a riferire sullo stato di avanzamento dei progetti e a rendere note tutte le attività connesse. Inoltre, la Svizzera può commissionare valutazioni interne o esterne ed effettuare audit. Secondo il paragrafo 2 la Parte ucraina deve collaborare con la Parte svizzera o con la terza parte da essa incaricata in tutte le attività di monitoraggio, valutazione e revisione e, in particolare, garantire l’accesso a tutti i documenti pertinenti.