Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 31 pagine
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ganizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]). Nel caso in esame non esiste né una legge né un trattato che conferisca al Consiglio federale la competenza di stipulare accordi come questo, motivo per cui spetterà al Parlamento approvarlo.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’Accordo è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare di quelli assunti nel quadro dell’OMC (AAP).
Ai sensi dell’articolo II paragrafo 3 lettera e numero (i), gli acquisti pubblici finalizzati alla ricostruzione in Ucraina sono qualificabili come aiuti aventi lo scopo di prestare assistenza internazionale, compreso l’aiuto allo sviluppo (international assistance, including aid), in particolare se si tratta, come nel presente caso, di aiuti vincolati (tied aid, v. più in basso). Gli aiuti qui previsti sono pertanto esclusi dal settore degli accordi internazionali dell’OMC (v. n. 1.4).
L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici53 estende il campo d’applicazione dell’AAP a determinati committenti e settori (tra cui Comuni e aziende ferroviarie di trasporto passeggeri), ma non contempla l’accesso reciproco agli appalti pubblici nell’ambito della cooperazione internazionale e dell’aiuto allo sviluppo in conformità con le eccezioni previste dall’AAP. La SECO non si aspetta pertanto conseguenze specifiche in relazione al presente accordo bilaterale.
Facendo propria la raccomandazione del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE (CAS) sulla necessità di svincolare gli aiuti pubblici allo sviluppo54, la Svizzera si è impegnata nel 2011, insieme a tutti gli altri membri del CAS, a fornire ove possibile il proprio aiuto allo sviluppo senza vincolarlo a particolari condizioni di fornitura55. Si tratta di una raccomandazione non vincolante dell’OCSE. L’aiuto fornito nell’ambito di questo Accordo, pur non riguardando direttamente questo impegno56, comporterà un leggero aumento della quota di aiuti vincolati sul totale degli aiuti allo sviluppo della Svizzera, il che non soddisfa le aspettative né le raccomandazioni del CAS. Gli aiuti forniti saranno pertanto notificati come aiuti vincolati in conformità con le norme del CAS.
Il presente Accordo integra quello del 1997 tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione tecnica e finanziaria.
53 RS 0.172.052.68
54 Cfr. DAC Recommendation on Untying Official Development Assistance; consultato su www.legalinstruments.oecd.org in data 26.8.2025.
55 Il CAS opera una distinzione tra aiuti svincolati, parzialmente vincolati o vincolati. Esiste un obbligo di fornitura se la concessione dell’aiuto allo sviluppo è subordinata alla condizione che i beni e servizi siano acquistati dal rispettivo Paese donatore o da un altro Paese industrializzato.
56 La raccomandazione si applica formalmente solo ai Paesi più poveri («Paesi meno sviluppati») e ai Paesi poveri fortemente indebitati, ma non ai Paesi a reddito medio come l’Ucraina.