Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 23 pagine

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Nella maggior parte dei casi, dieci giorni saranno sufficienti per la verifica della plausibilità. In casi eccezionali (p. es. concentrazioni complesse), tuttavia, potrebbe essere necessario più tempo. Rinunciando a un termine tassativo di dieci giorni, si evita in particolare che la segreteria confermi un obbligo di annuncio in Svizzera in modo prematuro non avendo potuto effettuare la verifica della plausibilità con la necessaria accuratezza. Si tratta nello specifico di un termine ordinatorio.

Art. 13 AP-OCCI

Questa disposizione stabilisce espressamente che la COMCO e la FINMA devono informarsi reciprocamente in merito all’annuncio di una concentrazione di banche ai sensi della legge sulle banche. Tale notifica va effettuata senza indugio. L’attuale articolo 10 OCCI obbliga unicamente la COMCO a comunicare tali concentrazioni alla FINMA. La nuova regolamentazione è necessaria per chiarire che anche la FINMA deve informare senza indugio la COMCO in merito a ogni concentrazione di banche che le viene annunciata. Questo vale specialmente se essa intende autorizzare, secondo l’articolo 20 capoverso 3 AP-OCCI, l’esecuzione anticipata prima dell’annuncio. In tal modo la COMCO potrà prepararsi al più presto per la redazione della sua presa di posizione conformemente all’articolo 10 capoverso 3 secondo periodo LCart.

Art. 14 AP-OCCI

Il capoverso 1 riprende, con alcuni adeguamenti redazionali, la disposizione dell’attuale articolo 14 primo periodo OCCI, in base alla quale entro dieci giorni la segreteria conferma per scritto il ricevimento dell’annuncio alle imprese annuncianti e, se del caso, la sua completezza.

Il capoverso 2 riprende e integra la disposizione dell’attuale articolo 14 secondo periodo OCCI. Prevede ora espressamente che gli annunci incompleti saranno respinti e che la segreteria è tenuta a comunicare alle imprese annuncianti i punti nei quali l’annuncio è incompleto. L’articolo 14 capoverso 2 AP-OCCI sancisce così la prassi esistente.

Il capoverso 3 stabilisce ora espressamente le conseguenze legali del rifiuto di un annuncio. Il termine previsto all’articolo 32 LCart inizia a decorrere dalla data di presentazione dell’annuncio completato, in linea con la prassi attuale.

Art. 15 AP-OCCI

Secondo questa disposizione, la segreteria comunica per scritto alle imprese annuncianti la decisione della COMCO di avviare un esame approfondito (art. 33 cpv. 1 LCart). La comunicazione deve essere effettuata tramite lettera raccomandata o tramite e-mail con firma elettronica qualificata. Fatta salva una proroga del termine, la comunicazione deve avvenire entro un mese dall’annuncio (art. 32 cpv. 1 e 3 nLCart). La data della decisione permette alle imprese annuncianti di calcolare entro quando deve essere eseguito un esame approfondito (art. 33 cpv. 3 LCart). Le disposizioni riguardanti il computo del termine sono contenute nell’articolo 21 AP- OCCI.

Art. 16 AP-OCCI

Questa disposizione corrisponde nel contenuto all’articolo 18 OCCI.

Art. 17 AP-OCCI

Questa disposizione riguarda le prese di posizione di terzi, che nel diritto vigente sono disciplinate dall’articolo 19 OCCI. Quest’ultimo dispone che in singoli casi la segreteria può ordinare un’audizione. Poiché la sovranità procedurale nell’ambito delle concentrazioni spetta alla COMCO, in pratica le audizioni non sono ordinate e condotte dalla segreteria, ma dalla COMCO. Per questo motivo l’ultimo periodo dell’articolo 19 OCCI non viene ripreso nell’articolo 17 AP-OCCI.

L’articolo 17 AP-OCCI dispone che la segreteria può invitare terzi a una consultazione orale. In questo modo la segreteria potrà mettere a verbale anche le relative prese di posizione delle