Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
termine per l’esecuzione di un esame preliminare se sussistono motivi importanti. Secondo l’articolo 33 capoverso 4 nLCart la COMCO può, con il consenso delle imprese annuncianti, prorogare il termine per l’esecuzione di un esame approfondito di due mesi al massimo se sussistono motivi importanti. L’articolo 22 AP-OCCI descrive la procedura per la proroga concordata dei termini ed elenca alcuni esempi di motivi importanti.
Se le imprese annuncianti non danno il loro consenso entro il termine stabilito dalla segreteria, il termine non viene prorogato (cpv. 2). Se invece acconsentono entro il termine, quest’ultimo viene prorogato. In assenza di una risposta si presuppone che il consenso non sia dato.
Qualora l’iniziativa di prorogare il termine provenga dalle imprese annuncianti (cpv. 3), il termine viene prorogato se la segreteria vi acconsente.
Il capoverso 4 elenca alcuni esempi di motivi importanti per una proroga concordata dei termini. Possono sussistere motivi importanti ad esempio se un progetto di concentrazione viene annunciato anche in altre giurisdizioni e può esserci un interesse ad allineare i termini. Il motivo importante può poi essere rappresentato da accertamenti ancora da effettuare, a cui possono avere interesse sia la COMCO che le imprese annuncianti. Quest’ultimo caso può verificarsi in particolare se ulteriori chiarimenti consentono di rinunciare all’avvio di un esame approfondito. Una proroga del termine può essere opportuna anche per definire eventuali oneri e condizioni. Ciò vale in special modo se la concentrazione sarebbe altrimenti vietata.
Art. 23 AP-OCCI
Questa disposizione corrisponde nel contenuto all’articolo 21 OCCI. È stata unicamente adeguata alla giurisprudenza del Tribunale federale la regolamentazione dei termini (v. commento all’art. 21 AP-OCCI).
Art. 24 AP-OCCI
Questa disposizione abroga l’ordinanza vigente.
Art. 25 AP-OCCI
Questa disposizione riprende la disposizione transitoria dell’articolo 62 nLCart per i progetti di concentrazione, ma precisa che l’annuncio deve essere completo (art. 14 AP-OCCI).
Art. 26 AP-OCCI
Questa disposizione stabilisce l’entrata in vigore della nuova ordinanza.
3.2 Ordinanza sugli emolumenti e sulle indennità LCart (OEm-LCart)
Art. 1 AP-OEm-LCart
Il capoverso 1 descrive l’oggetto e il campo d’applicazione dell’AP-OEm-LCart. Chiarisce che l’AP-OEm-LCart contiene disposizioni esecutive per la riscossione di emolumenti e per il versamento di indennità da parte delle autorità in materia di concorrenza (cfr. art. 53a e 53b nLCart).
Il capoverso 2 corrisponde in larga misura all’articolo 1 capoverso 2 OEm-LCart. Il rimando alle disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 197424 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa precisa che il versamento di indennità si applica anche alle procedure penali secondo gli articoli 54 e 55 LCart.
Art. 2 AP-OEm-LCart
Questa disposizione corrisponde all’articolo 1a OEm-LCart.
24 RS 313.32 13/23