Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 23 pagine

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Numero 1: l’adeguatezza del programma va valutata in maniera differenziata in base al settore nonché alle dimensioni e all’attività dell’impresa.

Numero 2: il programma deve essere stato introdotto prima dell’apertura di un’inchiesta secondo l’articolo 27 LCart. Ciò risulta peraltro dal tenore della legge, in virtù del quale l’impresa deve già aver adottato le misure.

Numero 3: il programma di conformità deve aver portato a rivelare l’infrazione alle autorità in materia di concorrenza o a porvi fine. Il fatto che un programma abbia permesso di segnalare un’infrazione alle autorità in materia di concorrenza (in particolare sotto forma di autodenuncia) depone a favore della sua adeguatezza. A differenza di altre giurisdizioni (p. es. Germania, Spagna, Canada o Perù), l’autodenuncia presso l’autorità non rappresenta tuttavia una condizione richiesta per considerare il programma di conformità al fine di ridurre la sanzione. In assenza di un annuncio all’autorità, il programma deve però necessariamente avere contribuito all’eliminazione dell’infrazione, consentendo ad esempio di porvi fine internamente prima dell’intervento delle autorità in materia di concorrenza.

Numero 4: il programma di conformità deve disporre di risorse sufficienti, in base alle dimensioni e all’attività dell’impresa e al settore in cui opera.

Numero 5: il programma di conformità deve consentire di individuare e di valutare il rischio in materia di diritto dei cartelli all’interno dell’impresa e prevedere misure adeguate per ridurlo (in particolare formazioni dei collaboratori, meccanismi di segnalazione, misure di sorveglianza e disciplinari). Questo significa che un programma di conformità generale non è sufficiente. Le misure previste devono considerare i rischi concreti in materia di diritto dei cartelli dell’impresa. Un programma di conformità adeguato richiede inoltre una serie di strumenti interni per individuare e sanzionare le infrazioni.

Numero 6: l’esecuzione del programma di conformità deve essere affidata a una persona (il responsabile della conformità o compliance officer) che esercita la sua funzione in modo indipendente e che rende conto direttamente alla direzione dell’impresa. Questa persona deve quindi essere indipendente sul piano funzionale, organizzativo e personale. L’indipendenza funzionale implica che il responsabile della conformità non riceva istruzioni da parte di unità operative dell’impresa in merito ai suoi esami di conformità e, in particolare, che le persone le cui attività vengono esaminate non esercitino alcun tipo di influenza. Dal punto di vista organizzativo, il compliance officer deve essere sottoposto in questa funzione direttamente al livello aziendale più alto. Non è sufficiente che sia sottoposto a un’unità operativa. Nelle imprese più piccole questo requisito può essere soddisfatto affidando la responsabilità del programma di conformità a un membro della direzione. Va tuttavia evitato che la persona responsabile della conformità eserciti contemporaneamente una funzione nella quale sorveglierebbe sé stessa.

Numero 7: la direzione o gli organi dell’impresa non devono essere coinvolti nell’infrazione. Non è inoltre prevista una riduzione della sanzione se erano a conoscenza dell’infrazione. Secondo le buone pratiche internazionali, un programma di conformità è considerato per ridurre la sanzione soltanto se è integrato in una cultura della conformità, ossia se è messo in pratica e sostenuto dalla direzione dell’impresa. Questa posizione corrisponde alla volontà del Parlamento di tener conto dei programmi nei quali, pur avendo fatto tutto il possibile, l’impresa non è riuscita a impedire un’infrazione commessa da un suo collaboratore. Non è questo il caso se la direzione stessa partecipava all’infrazione o ne era a conoscenza.

Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 6 capoverso 2 OS LCart.

Art. 7 AP-OS-LCart

Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 7 capoverso 1 OS LCart.

Nel capoverso 2 viene specificato che la sanzione massima va fissata separatamente per ogni infrazione sanzionabile (e non per procedura o per varie azioni). Se la sanzione massima fosse applicata a una serie di sanzioni, vi sarebbe il rischio che la sanzione specifica per un’infrazione