Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 23 pagine

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il Consiglio federale deve emanare le disposizioni esecutive riguardanti l’introduzione delle misure di conformità.

3 Commento ai singoli articoli delle ordinanze

3.1 Ordinanza sulle concentrazioni LCart (OCCI)

Osservazioni preliminari

Ai fini di una maggiore comprensibilità, l’ordinanza riveduta impiega il termine «esame approfondito» già in uso nella pratica per designare la procedura di esame secondo l’articolo 10 capoverso 1 LCart. Ciò non comporta alcuna modifica materiale.

Art. 1 AP-OCCI

Questa disposizione definisce ora l’oggetto dell’ordinanza, precisando che questa comprende disposizioni esecutive della LCart per quanto riguarda il controllo dei progetti di concentrazione.

Art. 2 AP-OCCI

Questa disposizione (diritto vigente: art. 1 OCCI) stabilisce che l’assunzione del controllo può riguardare non solo un’intera impresa, ma anche «parti di essa». Questa modifica testuale tiene conto della nozione di impresa ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1bisLCart (in vigore dal 1° aprile 2004) e della relativa giurisprudenza. Un’impresa comprende quindi tutte le società che sono sottoposte a un controllo unificato; in tal senso è sufficiente che vi sia la possibilità di controllo. L’attuale OCCI non ha implementato completamente la nozione giuridica di impresa. L’adattamento testuale si rende necessario perché l’acquisizione può riguardare non solo intere imprese ai sensi della LCart, ma anche parti di esse (p. es. una filiale o una divisione).

Art. 3 AP-OCCI

Questa disposizione riassume in un unico capoverso i due capoversi dell’articolo 2 OCCI. Questa modifica redazionale serve a migliorare la leggibilità dell’articolo 3 AP-OCCI.

Inoltre, la condizione secondo cui le attività commerciali di almeno una delle imprese controllanti passino all’impresa comune (diritto vigente: art. 2 cpv. 2 OCCI) viene eliminato. Si chiarisce così che il passaggio delle attività commerciali a un’impresa comune non è più necessario per determinare l’esistenza di una collaborazione in questa forma, soggetta all’obbligo di annuncio. Nella prassi finora seguita dalla COMCO il criterio dell’apporto di una parte delle attività commerciali è stato interpretato in modo talmente ampio da essere quasi sempre considerato adempiuto12, ragione per cui in pratica l’eliminazione non comporta alcun cambiamento. Questa eliminazione rappresenta infine un allineamento alla legislazione dell’UE. Secondo l’articolo 3 paragrafo 4 del Regolamento comunitario sulle concentrazioni13, la nozione di concentrazione nell’UE comprende la costituzione di un’impresa comune, indipendentemente dal fatto che una parte delle attività commerciali passino all’impresa comune.

Art. 4 AP-OCCI

La formulazione di questa disposizione (diritto vigente: art. 3 OCCI) è stata adattata alla nozione di impresa ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1bisLCart (in vigore dal 1° aprile 2004) e alla relativa giurisprudenza. Un’impresa comprende tutte le società soggette a un controllo unificato. Poiché sia la fusione (art. 4 lett. a AP-OCCI) che l’assunzione del controllo (art. 4 lett. b AP-OCCI) possono riguardare non solo un’intera impresa ai sensi della LCart, ma anche parti

12 Cfr. p. es. COMCO, DPC 2020/2, 658 n. marg. 158 – SBB/Hupac/Rethmann/GBN; COMCO, DPC 2008/1, 124 n. marg. 17 – Joint Venture: General Electric Company/Credit Suisse Private Equity, Inc./Mubadala Development Company PJSC; COMCO, DPC 2017/2, 277 n. marg. 6 – Beratungsanfrage zur Meldepflicht eines französischen Gemeinschaftsunternehmen.

13 Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»), GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1. 5/23