Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 23 pagine
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di essa (p. es. una filiale o una divisione), l’articolo 4 AP-OCCI è stato completato di conseguenza.
Per quanto riguarda i termini «fusione» (art. 4 lett. a AP-OCCI) e «assunzione del controllo» (art. 4 lett. b AP-OCCI) si fa riferimento all’articolo 4 capoverso 3 lettere a e b LCart. Si chiarisce così che questi termini devono essere interpretati nel senso specifico del diritto dei cartelli e non, ad esempio, con riferimento alla legge del 3 ottobre 200314 sulla fusione o al Codice delle obbligazioni del 30 marzo 191115.
Art. 5 AP-OCCI
Le attuali disposizioni dell’articolo 4 capoversi 1, 2 e 3 OCCI concernenti il calcolo delle cifre d’affari delle imprese partecipanti sono riprese senza modifiche nell’articolo 5 capoversi 1, 2, 3 e 6 AP-OCCI. Inoltre, per il calcolo delle cifre d’affari di un’impresa comune, vengono riprese nell’articolo 5 capoversi 4 e 5 AP-OCCI le disposizioni dell’articolo 5 capoversi 2 e 3 OCCI e una disposizione della legislazione dell’UE16.
Il capoverso 4 riguarda il caso in cui un’impresa partecipante eserciti il controllo congiunto su un’impresa comune insieme a un’impresa non partecipante. In questo caso, la società partecipante può esercitare un’influenza decisiva sull’impresa controllata congiuntamente e quindi influenzarne il comportamento sul mercato. In tale contesto risulta opportuno attribuire all’impresa partecipante l’intera cifra d’affari dell’impresa soggetta al controllo congiunto.
Il capoverso 5 riguarda il caso in cui due o più imprese che partecipano al progetto di concentrazione esercitino il controllo congiunto su un’impresa comune. Secondo il capoverso 4 la cifra d’affari dell’impresa comune dovrebbe essere attribuita a entrambe le imprese, il che significa che la cifra d’affari dell’impresa comune verrebbe considerata più volte nel quadro di un progetto di concentrazione. Il capoverso 5 garantisce che ciò non accada.
L’attuale articolo 5 capoverso 1 OCCI stabilisce in che misura le società del gruppo e le imprese comuni debbano essere considerate nel calcolo della cifra d’affari di un’impresa. La disposizione utilizza una terminologia obsoleta e incompatibile con la nozione di impresa ai sensi del diritto dei cartelli (si parla di «imprese» mentre si dovrebbe parlare di «società»). Poiché dal 1° aprile 2004 la nozione di impresa secondo il diritto dei cartelli è disciplinata dall’articolo 2 capoverso 1bisLCart ed è stata precisata dalla giurisprudenza, occorre evitare la regolamentazione divergente dell’articolo 5 capoverso 1 OCCI. L’elenco delle società del gruppo e delle imprese comuni rilevanti che serve al calcolo della cifra d’affari deve essere incluso nel promemoria della COMCO.
Art. 6 AP-OCCI
Questa disposizione corrisponde nel contenuto all’articolo 6 OCCI.
Art. 7 AP-OCCI
Questa disposizione corrisponde nel contenuto all’articolo 8 OCCI. Le modifiche sono di natura redazionale. La citazione della legge sulle banche e l’elenco dei tipi di proventi riportato nel capoverso 1 sono adattati alla LBCR in vigore.
Art. 8 AP-OCCI
Questa disposizione specifica il nuovo standard di audit per il controllo delle concentrazioni, ossia l’ostacolo significativo alla concorrenza efficace («test SIEC», dalla denominazione inglese «significant impediment to effective competition test»; art. 10 cpv. 1 e 2 nLCart).
Il capoverso 1 chiarisce che un ostacolo alla concorrenza efficace si riflette in un aumento dei prezzi o in un altro peggioramento delle caratteristiche dei beni o dei servizi rilevanti dal punto
14 RS 221.301
15 RS 220
16 Cfr. articolo 5 del Regolamento comunitario sulle concentrazioni. 6/23