Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 23 pagine

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Art. 10 AP-OCCI

Le informazioni elencate nel capoverso 1 (diritto vigente: art. 11 OCCI) sono in linea di principio necessarie affinché l’annuncio sia considerato completo (art. 14 AP-OCCI). La segreteria e le imprese annuncianti possono tuttavia stabilire di comune accordo delle facilitazioni (art. 9 cpv. 4 AP-OCCI e art. 10 cpv. 4 AP-OCCI).

Le indicazioni sulle imprese partecipanti alla concentrazione menzionate nel capoverso 1 lettera a corrispondono in ampia misura alle informazioni da comunicare secondo il diritto vigente. Inoltre, è ora necessario indicare la struttura del gruppo e i rapporti di partecipazione delle imprese partecipanti. Queste informazioni sono necessarie per consentire alla COMCO o alla segreteria di stabilire quali persone fisiche o giuridiche esercitano il controllo sulle imprese partecipanti. Oltre alla struttura del gruppo, devono essere rese note anche le partecipazioni minori che possono influire sulla concorrenza efficace, come ad esempio una partecipazione incrociata inferiore al 50 per cento che può influenzare il comportamento di due concorrenti.

Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b e c corrispondono sostanzialmente a quelle già oggi richieste.

Secondo il capoverso 1 lettera d è necessario presentare, come finora, una descrizione dell’attività commerciale delle imprese partecipanti. In futuro andranno indicate le delimitazioni e le quote per tutti i mercati in cui opera almeno una delle imprese partecipanti e che comprendono almeno in parte la Svizzera. Sulla base di queste informazioni, la COMCO o la segreteria possono esaminare in quali mercati il progetto di concentrazione rischia di ostacolare in modo significativo la concorrenza efficace. In una seconda fase, la segreteria richiede ulteriori informazioni per i mercati che presentano un rischio elevato in tal senso. Si tratta di mercati in cui le imprese partecipanti detengono quote di mercato elevate (art. 10 cpv. 1 lett. e AP-OCCI). Le indicazioni sulle delimitazioni e sulle quote di mercato da presentare conformemente alla lettera d servono a identificare in modo affidabile questi mercati.

A tal fine devono essere indicate tutte le delimitazioni plausibili. Da un lato, l’impresa annunciante deve spiegare quali delimitazioni ritiene corrette e, dall’altro, deve menzionare tutte le delimitazioni alternative plausibili dei mercati geografici e dei mercati dei prodotti. Le delimitazioni alternative plausibili possono basarsi in particolare sulla prassi nazionale o sulla prassi estera (p. es. europea) in materia. In assenza di tali prassi, si può fare riferimento, tra l’altro, a studi di mercato o documenti interni delle imprese partecipanti. Per ogni delimitazione plausibile del mercato occorre stimare le quote di mercato delle imprese partecipanti.

Soprattutto se le imprese partecipanti sono attive in numerosi mercati, l’onere necessario per stimare le quote di mercato per tutte le delimitazioni plausibili può essere considerevole. La segreteria può rinunciare a imporre l’obbligo di presentare informazioni se queste non sono necessarie per la decisione di avviare o meno un esame approfondito. Se, ad esempio, due imprese edili svizzere realizzano una fusione, non sarà necessario che forniscano informazioni sui mercati plausibili per quanto riguarda le mense aziendali aperte al pubblico. Qualora i mercati secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera e AP-OCCI possano essere identificati in modo affidabile anche con informazioni meno dettagliate, si potrà in ogni caso presentare un annuncio facilitato ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 AP-OCCI di comune accordo con la segreteria. Nella prassi corrente gli annunci facilitati sono la regola.

Il capoverso 1 lettera e sostituisce le disposizioni dell’articolo 11 capoverso 1 lettere d, e, f OCCI definendo in primo luogo i mercati per i quali devono essere fornite informazioni più dettagliate. Dal punto di vista dei contenuti questa definizione corrisponde alla prassi finora applicata. Come già avviene, per i mercati interessati dovranno essere presentate informazioni concernenti le strutture di mercato, comprese le quote dei principali fornitori e acquirenti nonché la ricerca e lo sviluppo. Nel diritto vigente le indicazioni da fornire in merito agli ostacoli all’entrata sul mercato sono specificate all’articolo 11 capoverso 1 lettera f OCCI. Nell’ordinanza riveduta sono incluse nella formulazione generale dell’articolo 10 capoverso 1 lettera e AP-OCCI. Le informazioni da presentare sui mercati interessati andrebbero precisate nel formulario d’annuncio della COMCO (cfr. art. 11 AP-OCCI).