Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

di vista della controparte sul mercato, ossia sulla loro qualità. La concentrazione ostacola inoltre la concorrenza efficace se comporta una riduzione degli sforzi in materia di innovazione. Una simile compromissione della concorrenza dinamica può, soprattutto sul lungo periodo, tradursi a sua volta in un aumento dei prezzi o in un calo della qualità.

Il capoverso 2 elenca i principali meccanismi attraverso i quali una concentrazione può comportare un aumento dei prezzi, un abbassamento della qualità o una riduzione degli sforzi in materia di innovazione e quindi ostacolare la concorrenza efficace.

La lettera a sancisce il criterio di valutazione della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante sul mercato, già applicato nel diritto vigente. La menzione di altre fattispecie sottolinea che la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato non sono più necessari per un intervento della COMCO.

Secondo la lettera b le azioni coordinate possono ostacolare in modo significativo la concorrenza efficace. Per coordinamento si intende un comportamento concordato, ad esempio nella presentazione di offerte per le gare d’appalto. Per comportamento convergente si intende la pratica adottata da una o più imprese che seguono le strategie di un concorrente, ad esempio aumentando i propri prezzi se il concorrente aumenta i suoi. Nei mercati oligopolistici, ossia caratterizzati da un numero ridotto di concorrenti, tali pratiche possono ostacolare in modo significativo la concorrenza senza che sia necessario un accordo in materia di concorrenza ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LCart. Una concentrazione può favorire questi comportamenti convergenti o facilitare o rendere più stabile o efficace l’accordo preesistente tra le imprese.

Secondo la lettera c le concentrazioni possono ostacolare in modo significativo la concorrenza non solo se in precedenza le imprese partecipanti erano concorrenti sullo stesso mercato, ma anche se operavano su mercati rilevanti diversi. Questo può verificarsi se le imprese operano a monte o a valle della catena di approvvigionamento (concentrazioni verticali) o in mercati vicini, offrendo ad esempio prodotti complementari o appartenenti alla stessa gamma di prodotti (concentrazioni conglomerali). In tali situazioni, una concentrazione può causare un ostacolo significativo alla concorrenza efficace se le imprese sono messe in condizione e incentivate a precludere in tutto o in parte i mercati ai loro concorrenti, ad esempio bloccando l’accesso alle forniture (input foreclosure) o ai clienti (customer foreclosure).

Il capoverso 3 chiarisce che la COMCO, per determinare se l’ostacolo alla concorrenza efficace è significativo, deve tenere conto della sua entità. Nella sua valutazione deve inoltre considerare il fatto che il controllo delle concentrazioni si svolge in un’ottica futura e quindi includere la probabilità che possa insorgere un ostacolo.

L’articolo 10 capoverso 2 lettera b nLCart prevede che la COMCO, nella sua valutazione, tenga conto dei vantaggi in termini di efficienza per gli acquirenti, addotti dalle imprese annuncianti e verificabili, che derivano in modo specifico dalla concentrazione. L’articolo 8 capoverso 4 AP- OCCI precisa che questi vantaggi possono andare a beneficio degli acquirenti in vari modi. Così come tiene conto degli effetti di un ostacolo significativo alla concorrenza efficace, la COMCO considererà, a favore delle imprese, l’abbassamento dei prezzi, il miglioramento della qualità o l’intensificazione degli sforzi in materia di innovazione, includendo nella sua valutazione la loro entità e l’incertezza legata a una stima previsionale.

Art. 9 AP-OCCI

I capoversi 1, 2 e 3 sono sostanzialmente identici all’articolo 9 OCCI, tranne che per il titolo dell’articolo e il numero di copie dell’annuncio da presentare. A seguito degli sviluppi tecnologici, questi ultimi non devono più essere presentati in cinque esemplari, ma è sufficiente una sola copia.

Il capoverso 4 introduce ora la possibilità per le imprese di stabilire di comune accordo con la segreteria il contenuto dell’annuncio (art. 10 AP-OCCI). Tale possibilità di annuncio facilitato era già prevista dal diritto vigente (art. 12 OCCI). Per motivi redazionali, il primo periodo dell’articolo 12 OCCI è stato integrato nell’articolo 9 AP-OCCI e il contenuto dell’annuncio facilitato è stato definito nell’articolo 10 capoverso 4 AP-OCCI.