Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 23 pagine

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Inoltre, nell’ambito del test SIEC (art. 10 nLCart) sono richieste informazioni sulle caratteristiche della domanda e dell’offerta, ad esempio per quanto riguarda la struttura dei costi, le caratteristiche dei prodotti o i segmenti di clientela, nella misura in cui possono avere un’influenza significativa sulla concorrenza efficace. Anche questo punto va precisato nel formulario d’annuncio della COMCO.

Le suddette informazioni (già richieste secondo il diritto vigente) vanno fornite, oltre che per i mercati interessati, anche per quelli situati a monte o a valle o per i mercati vicini. I mercati vicini sono principalmente mercati di prodotti complementari a quelli offerti nel mercato interessato (p. es. stampanti e cartucce per stampanti). Le informazioni sui mercati a monte, a valle o vicini svolgono un ruolo particolarmente importante se le imprese partecipanti operano o potrebbero operare anche in uno di questi mercati. In situazioni simili la COMCO o la segreteria devono essere in grado di esaminare se il progetto di concentrazione possa comportare la chiusura parziale o totale dei mercati a monte, a valle o vicini (art. 8 cpv. 2 lett. c AP-OCCI), e a tal fine devono disporre di informazioni su questi mercati.

Secondo il capoverso 1 lettera f dovranno essere presentati determinati documenti essenziali per l’esame del progetto di concentrazione, come già avviene secondo la legislazione vigente.

Il capoverso 2 prevede che i vantaggi in termini di efficienza secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b nLCart dovranno essere fatti valere già al momento dell’annuncio. Si garantisce così che la COMCO o la segreteria possano esaminarli tempestivamente. Il capoverso 3 contiene prescrizioni sulla delimitazione dei mercati dei prodotti e dei mercati geografici che rimangono invariate. Il capoverso 4 corrisponde all’articolo 12 OCCI. Come nel diritto vigente, le imprese annuncianti possono concordare facilitazioni con la segreteria (cfr. anche art. 9 cpv. 4 AP- OCCI). Il capoverso 5 corrisponde all’articolo 11 capoverso 4 OCCI.

Art. 11 AP-OCCI

Come l’attuale articolo 13 OCCI, questa disposizione prevede che la COMCO elabori formulari per gli annunci e possa precisare i requisiti relativi al loro contenuto nelle note esplicative. La COMCO può inoltre stabilire in che misura un annuncio effettuato presso un’autorità estera è utilizzabile per l’annuncio in Svizzera. A questo proposito, sono fatte salve le nuove disposizioni vincolanti sull’annuncio di concentrazioni di imprese per progetti in cui tutti i mercati dei prodotti devono essere geograficamente delimitati in modo da comprendere la Svizzera e almeno lo Spazio economico europeo (art. 9 cpv. 1ternLCart).

Art. 12 AP-OCCI

L’articolo 9 capoverso 1bisnLCart prevede una deroga all’obbligo di annuncio in Svizzera per i progetti di concentrazione se tutti i mercati dei prodotti interessati comprendono geograficamente la Svizzera e almeno lo SEE e se il progetto viene valutato dalla Commissione europea. Nel caso in cui queste condizioni siano soddisfatte, è sufficiente fornire alla COMCO una copia completa dell’annuncio entro dieci giorni dalla sua notifica alla Commissione europea (art. 9 cpv. 1ternLCart). Per differenziarlo dall’»annuncio», in tale contesto si utilizza il termine «comunicazione» alla COMCO.

Il capoverso 1 specifica che, oltre a una copia completa dell’annuncio alla Commissione europea, la comunicazione deve comprendere tutti i suoi allegati, e che sia l’annuncio sia gli allegati devono essere trasmessi in una lingua ufficiale della Svizzera o in inglese. Questa disposizione è necessaria dal momento che nell’UE i progetti di concentrazione possono essere presentati in tutte le 24 lingue ufficiali.

Il capoverso 2 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 9 capoversi 2 e 3 AP-OCCI, riguardanti la nomina di un rappresentante comune e la designazione di un domicilio di notifica in Svizzera, devono essere osservate anche in relazione a una comunicazione. Lo scopo di questa disposizione è quello di consentire alla COMCO o alla segreteria di contattare in modo tempestivo e nella forma prescritta le imprese che effettuano una comunicazione.

Il capoverso 3 prevede che la segreteria informi di regola le imprese entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione se ritiene che esista un obbligo di annuncio in Svizzera. 9/23