Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 23 pagine
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Art. 15 AP-OS-LCart
Una riduzione della sanzione in caso di prestazioni spontanee è possibile soltanto sulla base di una domanda. L’articolo 15 AP-OS-LCart disciplina le competenze nel corso di un’inchiesta, anche in caso di ricorso, e al termine della stessa.
Art. 16 AP-OS-LCart
Il capoverso 1 prevede che la sanzione possa essere ridotta in caso di prestazioni spontanee ai danneggiati. Poiché le sanzioni relative al diritto in materia di cartelli devono esplicare vari effetti, la sanzione può essere ridotta al massimo del 50 per cento. Un simile limite massimo è ragionevole, in particolare, perché la sanzione amministrativa pecuniaria secondo l’articolo 49a LCart contiene non solo elementi che incidono sull’utile o compensativi, ma anche elementi penali, repressivi e preventivi che vanno al di là delle prestazioni spontanee di cui all’articolo 49a capoverso 5 nLCart.
A questo proposito vanno citati in primo luogo i danni che non è possibile quantificare o imputare a singole persone, ad esempio se un cartello riduce gli incentivi all’innovazione. In una situazione simile, in generale, il danno si ripercuote ampiamente sulla collettività. Viene poi sanzionato il comportamento che presenta un elevato danno potenziale, anche quando questo rischio non si realizza e non si verifica un danno effettivo. La sanzione riveste di nuovo un’importante funzione dissuasiva che non ha alcun rapporto con i diritti compensati tramite le prestazioni spontanee. Infine, soprattutto nel caso di infrazioni difficilmente individuabili (p. es. accordi sugli appalti), la sanzione deve essere nettamente superiore all’utile realizzato dall’autore del danno, altrimenti non può esplicare un effetto dissuasivo. Anche per questo motivo, nel caso di prestazioni spontanee la sanzione deve poter essere ridotta al massimo della metà.
Il capoverso 2 limita ulteriormente il margine di manovra delle autorità nel computare le prestazioni spontanee. Per la riduzione della sanzione non viene considerato l’intero importo versato alle persone danneggiate, ma al massimo il 60 per cento (cpv. 2 lett. a). In questo modo si intende impedire che siano corrisposte prestazioni eccessive o che siano versate prestazioni a persone che non vi hanno un diritto legittimo. Se la prestazione corrisposta fosse computata interamente, l’autore del danno non si opporrebbe a versarla anche quando il beneficiario non vi avesse diritto.
Il capoverso 2 lettera b prevede inoltre che sia computato al massimo il 30 per cento delle prestazioni versate se l’impegno a corrisponderle viene assunto solo dopo la chiusura della procedura probatoria di prima istanza davanti alla COMCO o se quest’ultima riceve la relativa domanda soltanto dopo questa data. Si intende così creare un incentivo per un indennizzo rapido e spontaneo. A essere determinante è la data dell’impegno a corrispondere la prestazione e non quella del versamento, in modo da non escludere a priori il versamento a rate.
La diminuzione della percentuale massima computabile dopo la chiusura della procedura probatoria di prima istanza è stabilita per i seguenti motivi: non appena l’autore del danno viene a conoscenza della valutazione della COMCO, il carattere spontaneo del versamento della prestazione sussiste solo in parte. Una condanna nel quadro del diritto amministrativo aumenta infatti la probabilità che l’autore debba versare le corrispondenti prestazioni in una procedura civile (azioni risarcitorie successive o follow-on). È quindi opportuno ridurre la percentuale massima computabile dopo la comunicazione della decisione della COMCO. Per ragioni di economia processuale, il capoverso 2 prevede tuttavia un termine leggermente anteriore a questa fase, ossia la chiusura della procedura probatoria di prima istanza.
Il capoverso 3 precisa i criteri in base ai quali le autorità devono esercitare il margine di manovra definito nei capoversi 1 e 2. Secondo il capoverso 1 la riduzione della sanzione può arrivare fino al 50 per cento. Nel calcolo della percentuale di riduzione in un caso specifico sono determinanti in particolare l’ammontare della restituzione degli utili o i diritti legittimi e soddisfatti dei danneggiati rispetto all’importo della sanzione. Più alto è questo rapporto, maggiore sarà la possibile riduzione percentuale della sanzione. Viceversa, più l’elemento penale e preventivo della sanzione è elevato, minore sarà la riduzione della sanzione. Conformemente al capoverso 2, a seconda della data in cui viene assunto l’impegno a corrispondere la prestazione