Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 23 pagine

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imprese e trasmetterle alla COMCO nel corso della procedura. Terze parti avranno così un’ulteriore possibilità fornire il loro parere su progetti di concentrazione.

Art. 18 AP-OCCI

I capoversi 1 e 3 corrispondono sostanzialmente all’articolo 15 OCCI, ma le disposizioni sono adattate alla nozione di impresa ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1bisLCart (in vigore dal 1° aprile 2004) e alla relativa giurisprudenza. Un’impresa comprende tutte le società soggette a un controllo unificato. L’espressione «imprese ad esse legate» (art. 15 cpv. 1 e 2 OCCI) si basa su una nozione obsoleta di impresa e non viene ripresa nell’articolo 18 capoversi 1 e 3 AP-OCCI. Ciò non comporta modifiche a livello di contenuti perché, secondo la nozione di impresa prevista dal diritto dei cartelli, le società legate alle imprese partecipanti fanno parte della stessa impresa. Viene eliminata anche la disposizione secondo cui gli alienatori di partecipazioni hanno l’obbligo di fornire indicazioni, dal momento che questi potranno essere tenuti a fornirle in quanto «terzi» ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 AP-OCCI.

Il capoverso 2 precisa l’articolo 33 capoverso 3 LCart stabilendo che il periodo di quattro mesi per eseguire un esame approfondito viene sospeso se le imprese partecipanti alla concentrazione non forniscono le indicazioni richieste dalla segreteria entro il termine stabilito. In tal modo si tiene conto dell’obbligo di collaborare delle imprese che, in caso di inadempienza, ostacolano lo svolgimento dell’esame approfondito. Inoltre, in base all’articolo 18 capoverso 2 AP-OCCI, prima che sia decorso il termine di quattro mesi la COMCO informa le imprese annuncianti, mediante una decisione, sulla durata di un’eventuale sospensione del termine.

Art. 19 AP-OCCI

Questa disposizione corrisponde nel contenuto all’articolo 16 OCCI.

Art. 20 AP-OCCI

Il capoverso 1 stabilisce che la FINMA sottostà agli stessi diritti e obblighi applicati alla COMCO se, in base all’articolo 10 capoverso 3 secondo periodo LCart, ritiene necessario «subentrare alla Commissione della concorrenza» per motivi di protezione dei creditori. Questo capoverso chiarisce la situazione giuridica attualmente in vigore, senza comportare modifiche materiali. Se in questi casi non si esegue un esame approfondito, risulta impossibile ponderare gli interessi dei creditori con quelli del mantenimento di una concorrenza efficace. Avendo a disposizione gli esiti dell’esame approfondito, la FINMA, in un secondo tempo, può procedere a una ponderazione rigorosa. Questa esigenza, che si presenta già oggi, potrebbe accentuarsi ulteriormente con la prevista introduzione del test SIEC menzionato in precedenza. Il secondo periodo specifica che le disposizioni materiali e procedurali della LCart e dell’OCCI sono applicabili anche in caso di fusione di risanamento secondo l’articolo 30 capoverso 2 lettere a–c LBCR.

Il capoverso 2 stabilisce che in casi eccezionali la FINMA (come la COMCO) può autorizzare una concentrazione anticipata secondo l’articolo 32 capoverso 2 LCart o a titolo provvisorio secondo l’articolo 33 capoverso 2 LCart.

Il capoverso 3 dispone che prima di prendere una decisione su una concentrazione la FINMA invita la COMCO a prendere posizione e le accorda un termine adeguato per pronunciarsi. In caso di decisione sull’autorizzazione dell’esecuzione anticipata o provvisoria, la FINMA invita la COMCO a prendere posizione al più tardi quando le imprese annuncianti presentano la relativa domanda.

Le precisazioni contenute nel presente articolo corrispondono alle conclusioni formulate dal Consiglio federale nel suo rapporto del 12 dicembre 2025 in adempimento del postulato 23.3444 «Fusione tra UBS e CS. Valutazione dell’importanza dal profilo del diritto della concorrenza e dell’economia nazionale».