Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 26 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

Per il rispetto dell’articolo sullo scopo in caso di ampliamenti organici dei settori di atti- vità è invece competente, come finora, il consiglio d’amministrazione, in qualità di or- gano direttivo supremo della Posta. Tuttavia, il proprietario può continuare a intervenire per indirizzare lo sviluppo strategico della Posta, utilizzando gli strumenti collaudati del governo d’impresa della Confederazione (obiettivi strategici, regolari colloqui tecnici e con il proprietario nonché possibilità di sanzioni secondo il principio guida 22b20).

Può capitare che la Posta debba ottenere sia l’autorizzazione per una concentrazione di imprese ai sensi della legge sui cartelli sia l’approvazione in questione. In questo caso si tratta di due procedure distinte e separate con obiettivi diversi. La procedura di approvazione concerne la verifica della compatibilità con lo scopo secondo la LOP delle attività della Posta nell’ambito dell’acquisizione di partecipazioni, mentre quella prevista dalla legge sui cartelli mira a impedire una posizione dominante sul mercato che possa sopprimere la concorrenza efficace.

Art. 4a cpv. 1

L’articolo 4a crea una nuova competenza di vigilanza specifica della PostCom nel set- tore dell’acquisizione di partecipazioni da parte della Posta. La PostCom è un’autorità di vigilanza settoriale indipendente che sorveglia il mercato postale, vigila sulla qualità del servizio universale postale e verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento tra- sversale per l’intero gruppo Posta. Dispone quindi ampiamente delle competenze spe- cialistiche necessarie nel settore dei servizi postali. In altri settori, tali competenze de- vono essere sviluppate o, all’occorrenza, ottenute ricorrendo a specialisti e periti esterni (cfr. art. 57 cpv. 1 della legge del 21 marzo 199721 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA], art. 12 lett. e della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa [PA], art. 4 del regolamento interno della PostCom)23. In particolare, la PostCom può avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni all’Amministrazione federale per il chiarimento di questioni di fatto e giuridiche. Tutta- via, la direzione, in particolare la conduzione della procedura, la produzione di prove e la competenza decisionale, è sempre assunta dalla PostCom (art. 21 cpv. 1 LPO).

La PostCom è attualmente composta da sette membri ed è assistita da un segretariato specializzato (attualmente 6,8 equivalenti a tempo pieno). La Commissione si finanzia con tasse amministrative (art. 30 cpv. 1 LPO, art. 77–80 OPO24 e regolamento sugli emolumenti della PostCom), che riscuote a copertura dei costi per le proprie presta- zioni, nonché con tasse di vigilanza (art. 78 OPO) e, qualora le tasse amministrative non fossero sufficienti, attingendo al bilancio generale della Confederazione. I costi per

20 Consultabile all’indirizzo: https://www.efv.admin.ch/dam/it/sd-web/tMOhd3v5ykeI/CG-Leitsaetze-i.pdf

21 RS 172.010

22 RS 172.021

23 Cfr. anche sentenze 2A.586/2003 e 2A.587/2003

24 RS 783.01