Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 26 pagine

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Inoltre, il Parlamento ha conferito al Consiglio federale altri incarichi:

- mozione 20.4328 (Rafforzare il servizio pubblico): attualmente la CTT-N è in attesa dei lavori menzionati della CER-N nel quadro dell’iniziativa parlamentare 23.462 Re- gole chiare per le imprese della Confederazione in concorrenza con privati, per deli- berare sull’ulteriore procedura riguardante la mozione già trasmessa al Consiglio fe- derale;

- mozioni 20.3531 e 20.3532 (Concorrenza leale nei confronti delle imprese statali): Il Consiglio federale ha già adeguato i principi guida del governo d’impresa (principio guida 15a5).

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Nel diritto svizzero è consuetudine che lo scopo delle aziende parastatali organizzate sotto forma di società anonime di diritto speciale (oltre alla Posta, p. es. le FFS e Swisscom) sia definito nelle rispettive leggi sull’organizzazione. Poiché la Posta Sviz- zera è un’azienda parastatale interamente di proprietà della Confederazione, lo scopo dell’azienda prevede limitazioni delle attività che la Posta può svolgere.

In Europa numerose aziende postali sono completamente privatizzate o almeno la maggioranza delle azioni non è più in possesso dello Stato. Nell’UE, la direttiva postale6 costituisce il quadro legale per il servizio universale postale e fornisce una base vinco- lante alle legislazioni nazionali. Essa contiene disposizioni comuni concernenti le con- dizioni inerenti alla fornitura dei servizi postali e del servizio universale, i principi per la fissazione dei prezzi, i criteri di trasparenza contabile per i fornitori del servizio univer- sale, la fissazione di norme di qualità e l’armonizzazione delle norme tecniche.

Ad eccezione della Francia, nessun altro Paese europeo comparabile fissa per legge lo scopo dell’azienda che fornisce il servizio universale. In alcuni Paesi (Regno Unito, Austria, Paesi Bassi) vi sono leggi che assegnano il mandato di servizio universale a una determinata impresa, tuttavia non esistono disposizioni più dettagliate relative allo scopo aziendale.

In Francia, lo scopo della fornitrice del servizio universale La Poste è definito per legge. La normativa non prevede un divieto generale delle attività commerciali. In quanto im- presa con un mandato pubblico, La Poste è sottoposta alla sorveglianza di una com- missione e alla verifica di un organo terzo indipendente almeno ogni due anni. Ogni tre anni, dopo aver consultato il ministero competente (Commission Supérieure du Numé-

5 Consultabile all’indirizzo: https://www.efv.admin.ch/dam/it/sd-web/tMOhd3v5ykeI/CG-Leitsaetze-i.pdf

6 Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, modificata dalla direttiva 2002/39/CE e dalla direttiva 2008/6/CE (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14)