Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 26 pagine

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Con la nuova definizione dello scopo nell’articolo 3 LOP vengono concretizzati alcuni aspetti parziali del concetto costituzionale di settore delle poste e adeguati puntual- mente all’evoluzione tecnologica. Viene così precisato il quadro di riferimento delle fu- ture attività della Posta, al fine di garantire la certezza del diritto e la sicurezza di piani- ficazione .

Secondo l’Ufficio federale di giustizia (UFG), la seconda parte dell’articolo 3 capoverso 1 lettera abisLOP introduce una nuova prestazione autonoma, per la quale la Confede- razione non dispone di alcuna competenza costituzionale. La possibilità ivi riconosciuta alla Posta di offrire (proprie) prestazioni di comunicazione digitali è ammissibile soltanto nella misura in cui esse costituiscano prestazioni preliminari o accessorie, relative in particolare agli invii postali (Post-App) e al traffico dei pagamenti (app PostFinance e Post Twint), che rientrano nelle «prestazioni connesse» e, per quanto riguarda la Post-App, nel nuovo capoverso 1bisdell’articolo 3 LOP. Come prestazione autonoma, tutta- via, essa consentirebbe alla Posta anche di offrire, per esempio, software per l’ufficio. Non si tratterebbe quindi di una prestazione preliminare o accessoria della lettera digi- tale, ma di una nuova attività principale per la quale la Confederazione non disporrebbe della competenza costituzionale.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto non contravviene né agli impegni internazionali della Svizzera né ai suoi impegni nei confronti dell’Unione europea.

6.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost. e all’articolo 22 capoverso 1 della legge sul Parlamento (LParl), tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Pertanto, con il presente progetto la LOP viene modificata secondo la procedura legislativa ordinaria. L’atto normativo sottostà a referendum facoltativo.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost).

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi-

scale

La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non è pregiudicata.

6.6 Conformità alla legge sui sussidi

I principi della legge sui sussidi sono rispettati.