Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 26 pagine
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La PostCom può approvare l’acquisizione anche vincolandola a determinate condizioni o oneri. Se constata un’incompatibilità con lo scopo dell’azienda, non approva la previ- sta acquisizione della partecipazione in un’impresa o limita l’approvazione solo alla parte ammissibile dell’acquisizione (p. es. escludendo determinate parti dell’impresa). Anche in questi casi emette una decisione nei confronti della Posta, che può essere impugnata esclusivamente davanti al Tribunale amministrativo federale. La decisione del Tribunale amministrativo federale può essere a sua volta impugnata davanti al Tri- bunale federale.
Art. 4c cpv. 4
Analogamente all’articolo 34 LCart32, la legge stabilisce espressamente che gli effetti di diritto civile di un’acquisizione soggetta ad approvazione di una partecipazione in un’impresa rimangono sospesi fino alla valutazione da parte della PostCom o alla sca- denza del termine di tre mesi (nel senso di un effetto sospensivo). Questa precisazione serve a garantire, nell’ambito del diritto civile, il divieto di esecuzione previsto dal diritto amministrativo durante questo stato di sospensione giuridica.
Art. 4c cpv. 5
Se la PostCom non prende una decisione entro la scadenza di cui al capoverso 1, l’acquisizione della partecipazione in un’impresa è considerata implicitamente appro- vata. Per la Posta, alla scadenza di tale termine procedurale deve essere chiaro se l’acquisizione della partecipazione è stata approvata. In tal modo viene posta fine allo stato di sospensione giuridica relativo all’acquisizione. Con questo meccanismo si crea, tra l’altro, un obbligo di risoluzione rapida del singolo caso, paragonabile all’imperativo di celerità. L’approvazione implicita prevista dalla presente legge è analoga alle dispo- sizioni della legge sui cartelli relative all’autorizzazione e all’esecuzione delle concen- trazioni di imprese (art. 34 LCart), nonché alle norme concernenti la procedura di veri- fica contenute nella LVI33 (art. 9 cpv. 1).
Il rispetto del termine di tre mesi dipende tuttavia in modo determinante dall’effettiva cooperazione della Posta. In particolare, eventuali ritardi nella trasmissione delle infor- mazioni da parte della Posta possono ritardare notevolmente la procedura. Questi ri- tardi, di cui la PostCom non è responsabile, non devono comportare un abbreviamento del tempo a disposizione per la verifica della PostCom. Essa può quindi ordinare una corrispondente proroga del termine di verifica in caso di ritardi procedurali imputabili alla Posta. Negli altri casi, la PostCom non è autorizzata a prorogare autonomamente il termine (analogamente all’art. 33 cpv. 3 LCart34 e all’art. 9 cpv. 2 LVI).
32 RS 251
33 FF 2026 31
34 FF 1995 I 389, pag. 476