Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 26 pagine

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Con l’articolo 3 LPO, il legislatore ha voluto concedere un certo margine di manovra alla Posta, affinché potesse reagire adeguatamente ai mutamenti del contesto di mer- cato e svilupparsi ulteriormente. La Posta ha utilizzato questo margine di manovra, sancito dalla formulazione relativamente aperta «e prestazioni connesse», per esten- dere le sue attività in diverse direzioni negli ultimi anni, con l’obiettivo di offrire presta- zioni orientate al futuro legate alla sua attività principale (servizio universale), compen- sare il calo strutturale dei ricavi con una crescita in altri settori e garantire il proprio autofinanziamento.

Con la presente revisione dell’articolo sullo scopo vengono precisate le attività che la Posta può esercitare in aggiunta a quelle principali definite per legge. In particolare, la riformulazione intende chiarire che le attività scelte liberamente devono avere una cor- relazione oggettiva con lo scopo stabilito dalla legge. Inoltre, viene introdotta esplicita- mente la flessibilità richiesta dalla Costituzione nell’adeguamento delle attività alle esi- genze attuali della popolazione.

Art. 3 cpv. 1 lett. a e c

Le attività scelte liberamente della Posta necessitano di una base legale sufficiente che delimiti lo spazio di manovra dell’azienda. Finora, tale base legale per le attività scelte liberamente della Posta era costituita nel capoverso 1 dalla parte del periodo «e pre- stazioni connesse». Con l’introduzione del nuovo capoverso 1bis, questa specificazione diventa superflua e di conseguenza può essere stralciata nelle lettere a e c. Invece, nella lettera b numero 3 viene mantenuto il testo «e prestazioni connesse», poiché si riferisce solo a prestazioni di gestione dei conti e rimane necessaria.

Art. 3 cpv. 1 lett. abis

Il nuovo capoverso 1 lettera abisstabilisce che la Posta deve mettere a disposizione anche piattaforme digitali per offrire un’infrastruttura sicura per la distribuzione di pre- stazioni digitali di terzi o la trasmissione di dati. Concedendo alla Posta la possibilità di creare piattaforme, la Confederazione adempie il proprio mandato ai sensi dell’articolo 92 Cost. Con il termine «piattaforma» si intendono le infrastrutture e le corrispondenti prestazioni il cui scopo è la comunicazione tra diversi partecipanti, per esempio tra privati e imprese. Il concetto di «infrastruttura digitale basata sulla fiducia» comprende le infrastrutture digitali il cui funzionamento dipende in modo particolare dalla sicurezza, integrità, riservatezza, autenticità e fiducia sul piano sociale e che necessitano quindi di una maggiore disciplina regolatoria. Esse concernono settori in cui lo Stato è già attivo almeno sul piano legislativo e dispone delle corrispondenti competenze costitu- zionali. Possono essere interessate, per esempio, attività della Posta nei settori della salute (cartella sanitaria elettronica, CSE) e delle elezioni e votazioni (e-voting). La Po- sta è attualmente l’unico fornitore verificato di sistemi di voto elettronico in Svizzera. Dal 1° aprile 2026, nell’ambito del servizio universale postale, la Posta offre anche l’in- vio elettronico (cfr. art. 29 dell’ordinanza del 29 agosto 201216 sulle poste [OPO]).

16 RS 783.01