Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 26 pagine

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Un’infrastruttura digitale basata sulla fiducia può essere offerta anche da altri operatori del mercato.

Inoltre, la Posta può offrire direttamente prestazioni di comunicazione digitali, in parti- colare tramite la suddetta infrastruttura, contribuendo così a una trasmissione dei dati sicura e uniforme nell’ambito commerciale e dei servizi delle autorità.

Questa regolamentazione dovrebbe consentire alla Posta di creare un’infrastruttura che garantisca affidabilità e sicurezza e quindi contribuire ad accrescere l’indipendenza della Svizzera dai grandi fornitori esteri nel settore delle infrastrutture e delle prestazioni digitali (sovranità digitale).

Art. 3 cpv. 1bis

Nel nuovo capoverso 1bissono fissate le condizioni per l’ammissibilità delle attività scelte liberamente della Posta. I criteri si basano sull’articolo 41a della legge federale del 7 ottobre 200517 sulle finanze della Confederazione (LFC), che stabilisce disposi- zioni per le prestazioni commerciali delle unità amministrative. Tali disposizioni non possono essere trasferite senza modifiche a un’impresa pubblica della Confedera- zione, ma l’orientamento generale è simile. Poiché si intende concedere consapevol- mente alla Posta alcune libertà affinché possa svilupparsi per competere in mercati in rapida trasformazione, le condizioni devono essere adeguate di conseguenza. In que- sto contesto, la Posta deve poter continuare a svolgere attività già esistenti, come ad esempio la gestione di conti di risparmio o la consulenza in materia di investimenti e previdenza nel settore delle prestazioni finanziarie, nonché la logistica delle merci nel settore dei servizi postali.

Lett. a: le attività scelte liberamente della Posta devono essere strettamente correlate allo scopo dell’azienda e alle singole attività di cui al capoverso 1 lettere a–c. Per la descrizione dello scopo dell’azienda occorre basarsi sulla definizione costituzionale di settore delle poste. Essa implica che l’offerta della Posta nel settore dei servizi postali può e deve adeguarsi ai cambiamenti nel comportamento della clientela, agli sviluppi del mercato e delle tecnologie. Il capoverso 1bisgarantisce che le attività scelte libera- mente della Posta non esulino dal quadro costituzionale (segnatamente dalla compe- tenza della Confederazione nel settore delle poste e delle telecomunicazioni). Pertanto, in linea di principio la Posta può offrire prodotti e prestazioni in forma fisica ed elettro- nica nei settori della logistica e della comunicazione, del trasporto sicuro di merci e informazioni, delle prestazioni finanziarie e del trasporto regionale di viaggiatori, purché siano soddisfatte le condizioni elencate di seguito. Con ciò si intende impedire che l’azienda si scosti dal suo campo di attività tradizionale e si dedichi ad attività il cui adempimento non gode di un sufficiente consenso democratico.

Il fattore determinante per l’ammissibilità costituzionale delle attività scelte liberamente non è solo la loro stretta correlazione con lo scopo dell’azienda, ma anche il fatto che

17 RS 611.0