Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 26 pagine
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6.7 Delega di competenze normative
In virtù dell’articolo 182 capoverso 1 Cost., il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. Se sono necessarie altre disposizioni di esecuzione, la competenza legislativa del Con- siglio federale discende dalla sua competenza in materia di esecuzione (art. 182 cpv. 2 Cost.). La LOP contiene una competenza esecutiva di diritto speciale nell’articolo 12 che non è modificata dal presente progetto.
Nella LOP non sono delegate nuove competenze legislative specifiche al Consiglio fe- derale.
6.8 Protezione dei dati
Il progetto non contiene alcuna modifica rilevante per la protezione dei dati.